Lo “spesometro” allunga i tempi per gli acquisti via Pos. Gli operatori finanziari tenuti a comunicare i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo non inferiore a 3.600 euro, relative al periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, in cui l’acquirente è un consumatore finale che ha pagato con moneta elettronica, potranno provvedere al primo invio entro il 15 ottobre 2012.
La nuova deadline, che proroga quella originariamente fissata al prossimo 30 aprile, è stabilita da un provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Lo slittamento si è reso necessario per consentire agli operatori finanziari di predisporre gli opportuni adeguamenti tecnici, anche in seguito alle modifiche apportate al tracciato record per la comunicazione. Il provvedimento annuncia inoltre la pubblicazione, sul sito internet dell’Agenzia, di nuove specifiche tecniche per la trasmissione, che vanno a sostituire quelle allegate al provvedimento del 29 dicembre 2011, che vengono soppresse.
Cosa prevede la norma
Il decreto legge 98/2011 ha spostato l’obbligo di comunicazione relativo allo “spesometro” dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica.
I dati da comunicare
All’Anagrafe tributaria, gli operatori finanziari devono comunicare, entro il nuovo termine del 15 ottobre, sia i dati relativi alle operazioni rilevate nel periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, sia il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale.
I tempi a regime – A partire dalle operazioni effettuate nel 2012, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
La nuova deadline, che proroga quella originariamente fissata al prossimo 30 aprile, è stabilita da un provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia delle Entrate. Lo slittamento si è reso necessario per consentire agli operatori finanziari di predisporre gli opportuni adeguamenti tecnici, anche in seguito alle modifiche apportate al tracciato record per la comunicazione. Il provvedimento annuncia inoltre la pubblicazione, sul sito internet dell’Agenzia, di nuove specifiche tecniche per la trasmissione, che vanno a sostituire quelle allegate al provvedimento del 29 dicembre 2011, che vengono soppresse.
Cosa prevede la norma
Il decreto legge 98/2011 ha spostato l’obbligo di comunicazione relativo allo “spesometro” dal venditore all’operatore finanziario che emette la carta di credito, di debito o prepagata, nei casi in cui la vendita o la prestazione del servizio sia effettuata nei confronti di un consumatore finale (che, cioè, non agisce come imprenditore o professionista) che provvede a pagare utilizzando moneta elettronica.
I dati da comunicare
All’Anagrafe tributaria, gli operatori finanziari devono comunicare, entro il nuovo termine del 15 ottobre, sia i dati relativi alle operazioni rilevate nel periodo 6 luglio – 31 dicembre 2011, sia il numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con i quali hanno stipulato un contratto di installazione e utilizzo dei dispositivi Pos (Point of sale) per la ricezione di pagamenti effettuati con carte di debito, di credito o prepagate, comprese le eventuali cessazioni, con la specifica evidenza del codice identificativo di ciascun terminale.
I tempi a regime – A partire dalle operazioni effettuate nel 2012, le comunicazioni dovranno essere inviate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Fonte: Chiara Ciranda da nuovofiscooggi.it