Il provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello – tesa a ottenere, nel caso di specie, la disapplicazione ex articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600/73 delle disposizioni antielusive contenute nell’articolo 30 della legge n. 724/94 – non è impugnabile dinanzi al giudice tributario e il relativo ricorso deve dichiararsi inammissibile, in quanto trattasi di atto non rientrante nell’elenco di cui all’articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992.
D’altra parte, il provvedimento di rigetto dell’istanza di interpello non risulta lesivo di situazioni giuridiche soggettive del contribuente, diversamente dal successivo (ed eventuale) avviso di accertamento.
Nel processo tributario non può, inoltre, trovare ingresso la domanda del ricorrente volta all’accertamento negativo di essere destinatario di norme antielusive. Con sentenza n. 3918 del 15 febbraio 2008, la Corte di cassazione ha, infatti, precisato che non è ammessa nel giudizio tributario azione di accertamento negativo, laddove quest’ultima non si colleghi a un atto concreto e giuridicamente efficace che manifesti un’effettiva volontà impositiva dell’amministrazione nei confronti di un determinato soggetto.
Fonte: Nuovo Fisco Oggi