Irlanda, sì della Commissione Ue alle modifiche alla tonnage tax

La Commissione europea ha autorizzato l’Irlanda a modificare il meccanismo della tonnage tax per le compagnie di navigazione. In base alle modifiche autorizzate e richieste dalle autorità irlandesi nel 2007, ogni nave di proprietà di una società può avere 10 navi noleggiate a tempo ammesse al beneficio a due precise condizioni: registrazione della nave noleggiata e gestione dell’equipaggio nel territorio della Comunità o dello Spazio economico europeo (See). Le autorità irlandesi avevano infatti chiesto nel 2007 alla Commissione europea di modificare il regime vigente di imposizione sul tonnellaggio delle navi armatoriali.

Le modifiche autorizzate nel dettaglio
In base alle modifiche autorizzate dall’esecutivo europeo, ogni nave di proprietà di una società può avere 10 navi noleggiate a tempo ammesse al beneficio a condizione che la nave noleggiata a tempo sia registrata all’interno del territorio della Comunità o dello Spazio economico europeo (See) e che la gestione dell’equipaggio avvenga nel territorio della Comunità o del See. Le autorità irlandesi avevano chiesto nel 2007 alla Commissione europea di modificare il regime vigente di imposizione sul tonnellaggio delle navi armatoriali per quanto riguarda la limitazione sul noleggio a tempo.

Il regime irlandese di imposta sul tonnellaggio
Nel 2002 l’Irlanda era divenuta l’ottava nazione dell’Unione europea a dotarsi della tonnage tax dopo Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia (in regime di adesione preliminare), Olanda, Regno Unito e Spagna. Il regime irlandese di imposta sul tonnellaggio è un regime fiscale applicabile alle compagnie di navigazione dedite ai trasporti marittimi. Le compagnie ammesse a beneficiare del regime possono decidere se le attività di navigazione devono essere tassate in base alla stazza netta della flotta piuttosto che in base agli utili effettivi. Tra i vari requisiti, "per poter beneficiare di tale regime di imposta sul tonnellaggio, la percentuale di navi ammesse al regime possedute dalla compagnia, calcolata in base alla stazza, non deve essere inferiore al 25 per cento della stazza di tutte le navi della compagnia ammessa a beneficiare del regime. Il sistema prevede in effetti che per poter accedere all’imposta in base al tonnellaggio e rimanere in tale regime una compagnia non deve aver "noleggiato a tempo" più del 75 per cento della stazza netta delle navi ammesse al regime che essa gestisce" . Per noleggio a tempo (in inglese charter in o time charter) di una nave si fa riferimento al fatto che una nave viene noleggiata con equipaggio fornito dal noleggiante e si differenzia dal noleggio in regime di "bareboat", nell’ambito del quale il noleggiatore deve mettere invece a disposizione l’equipaggio. Le autorità irlandesi, con la proposta di modifica trasmessa alla Commissione europea, intendevano abolire la limitazione riguardante il noleggio a tempo.

La Commissione Ue e gli obiettivi istituzionali
Evitare le distorsioni della concorrenza e, di fatto, creare una parità di condizioni definendo un rapporto di 1:3 o 1:4 tra le navi di proprietà e le navi noleggiate a tempo. Sono i due obiettivi che la Commissione europea ha da sempre tenuto presente nella sua attività decisionale per evitare le distorsioni della concorrenza. La Commissione ritiene che l’eliminazione di tali limiti in uno o più Stati membri potrebbe creare distorsioni della concorrenza e, di conseguenza, nuocere alla parità di condizioni esistenti all’interno dell’Unione europea. Per quanto riguarda l’esistenza di un aiuto di Stato, la Commissione ritiene comunque che la richiesta da parte dell’Irlanda non alteri in alcun modo la qualifica di aiuto di Stato del regime irlandese di imposta sul tonnellaggio approvato nel 2002.
 

Fonte: Gianluca Di Muro – Fiscooggi.it

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