Il documento di prassi va ad aggiungersi, completandone la portata interpretativa, alla circolare n. 53/E del settembre scorso, allorchè erano stati forniti i primi chiarimenti sulle modifiche, in materia di imposte sui redditi e di Iva, apportate al regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande, ad opera dell’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del Dl 112/2008 ("manovra d’estate").
L’Amministrazione, questa volta, entra nel "concreto", traendo spunto, per le proprie precisazioni, da specifici quesiti posti alla sua attenzione.
Ma procediamo con ordine, analizzando le risposte.
Rinuncia alla detrazione
L’Iva detraibile non può, naturalmente, costituire un costo ai fini della determinazione del reddito. Di conseguenza, la rinuncia "spontanea", per convenienza, alla detrazione dell’imposta pagata sulle spese in questione non permette la deducibilità della stessa, quale costo, dalle imposte sui redditi.
Disco rosso alla deducibilità dell’Iva dall’Irpef (o dall’Ires) anche nel caso in cui, ad esempio, la detrazione dell’imposta sia resa non possibile "in ragione dell’oggettivo impedimento rappresentato dall’indisponibilità della fattura". L’Agenzia ha, difatti, precisato come il fruitore possa comunque richiedere, ad albergatori e ristoratori, il rilascio della fattura. Un’eventuale mancanza in tal senso condurrebbe a una indetraibilità dell’Iva non oggettiva (cose che permetterebbe la deducibilità della stessa dalla base imponibile Irpef o Ires) ma derivante esclusivamente da una valutazione discrezionale del contribuente.
Cointestazione della fattura
Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione Iva è necessario che la fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto. Traducendo: la fattura va intestata a chi opera la detrazione, mentre i dati di chi fruisce della prestazione possono essere indicati nella fattura o in un’apposita nota allegata alla stessa.
Reddito d’impresa: dipendenti e non…
Il tetto del 75% non opera in relazione alle spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fuori dal territorio comunale (articolo 95, comma 3, del Tuir).
Tenendo presente tale regola, l’Agenzia ha avuto modo di precisare che:
- il limite non opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale da amministratori considerati collaboratori dell’impresa
- il limite opera per le spese alberghiere e di ristorazione sostenute in trasferta extra-comunale dai soci.
Mense e servizi mensa
Sempre in materia di reddito di impresa, la norma che pone il limite del 75% alla deducibilità delle spese per somministrazioni alimenti e bevande non si estende alle ipotesi in cui l’azienda sostiene costi per la gestione diretta di un servizio mensa. In tal caso, non si è di fronte a una spesa per la somministrazione di alimenti e bevande, ma a costi sostenuti dal datore di lavoro per l’acquisto di beni, servizi ed "eventualmente per la manodopera da utilizzare per la preparazione di pasti da somministrare".
Niente limite anche quando:
- la mensa è gestita da terzi
- l’impresa stipula una convenzione con un esercizio pubblico per fornire il servizio di mensa ai propri dipendenti
- il datore di lavoro acquista ticket restaurant
In queste fattispecie, infatti, la spesa si intende riferita all’acquisizione di un servizio complesso, non riconducibile alla semplice somministrazione di alimenti e bevande.
Alberghi, alimenti, bevande a inerenza "piena"
Si è detto all’inizio di come la ratio della disposizione che limita la deducibilità delle spesa alberghiere e di quelle per la somministrazione di alimenti e bevande sia da ricercare nel tentativo del legislatore di porre un "freno" ogni volta in cui l’inerenza dei costi in questione sia dubbia. Dubbi che sicuramente non esistono nel caso in cui il sostenimento degli stessi sia intimamente connesso all’oggetto dell’attività d’impresa. Ragion per cui, la limitazione non trova applicazione in relazione:
- al rimborso agli esercizi convenzionati dell’importo del ticket da parte della azienda distributrice degli stessi
- alle spese sostenute dai tour operator e dalle agenzia di viaggio per l’acquisto di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande da destinare alla rivendita, anche nell’ambito di pacchetti turistici.
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