Questa, in sintesi, la risposta fornita dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 53/E del 25 febbraio, a un comando provinciale dei Vigili del fuoco.
Quest’ultimo, in particolare, in qualità di sostituto d’imposta, chiede chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale applicabile ai fini Irpef all’indennità "una tantum per servizi fuori sede" corrisposta ai propri dipendenti chiamati ad assolvere a compiti istituzionali in località distanti oltre 10 km dalla sede di servizio e per un periodo non inferiore a quattro ore. Nel dettaglio, il comando fa presente che l’indennità è prevista da un accordo siglato tra ministero dell’Interno e organizzazioni sindacali e corrisposta sulla base delle risorse straordinarie previste dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007) nella misura giornaliera, frazionabile a ore, di 20 euro se non si fruisce del rimborso per vitto e alloggio e di 6,67 euro se si fruisce del rimborso.
L’istante precisa inoltre che il compenso non grava, per un fatto puramente finanziario ed estraneo alla normativa fiscale, sullo specifico capitolo di bilancio riservato alle indennità di missione (indennità attualmente soppresse), ma è inserito tra le indennità di cui al Fondo unico di amministrazione del dipartimento dei Vigili del fuoco. Ciò posto, chiede di conoscere se il compenso in questione debba essere assoggettato a imposizione piena, come avviene per ogni emolumento fisso e accessorio, o piuttosto tassato secondo la disciplina più favorevole delle indennità di trasferta.
L’agenzia delle Entrate ricorda che il Tuir (articolo 51) qualifica come reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta, a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (criterio di "omnicomprensività"), fatte salve le specifiche deroghe espressamente previste dallo stesso Testo unico. In particolare, relativamente alle indennità e ai rimborsi percepiti dal lavoratore a copertura di spese sostenute per trasferte effettuate fuori dal territorio comunale, il Tuir stabilisce che "concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 (€ 46,48) al giorno, elevate a lire 150.000 (€ 77,47) per le trasferte all’estero al netto delle spese di viaggio e di trasporto".
Di conseguenza, spiega l’Agenzia, considerato che l’accordo lega espressamente l’erogazione delle somme in questione allo svolgimento di compiti istituzionali fuori dalla sede di servizio, esse possono essere ricompresse tra le indennità di trasferta, dato che remunerano effettivamente l’attività prestata in una località distante in modo significativo dalla sede di servizio. A nulla rileva dunque la circostanza che il compenso in questione sia inserito tra le indennità del Fondo unico e non gravi invece sul capitolo di bilancio dedicato: il corretto trattamento impositivo, infatti, va individuato sulla base delle caratteristiche sostanziali del compenso. Resta fermo che le indennità eventualmente percepite dai dipendenti per trasferte all’interno del territorio comunale rientrano invece interamente nella determinazione della base imponibile.