L’attività di ricerca, scansione e traduzione di articoli, effettuata in via telematica da collaboratori extra Ue per conto di una società con sede legale in Italia, che realizza rassegne stampa, è una prestazione di servizi territorialmente rilevante nel Paese della committente e rientra, pertanto, nella disciplina Iva italiana.
E’ la risposta fornita dall’Agenzia, con la risoluzione n. 48/E del 24 febbraio, a una società che chiedeva il corretto trattamento fiscale ai fini Iva da applicare al lavoro di specifici collaboratori, residenti in Paesi extracomunitari, che provvedono a inviarle via web vari articoli destinati alle rassegne stampa che la stessa realizza direttamente o per conto terzi.
Secondo il parere dell’Agenzia, infatti, nel caso in esame sono presenti tutti i requisiti che fanno ritenere applicabile, alle prestazioni in questione, la disciplina Iva italiana.
In particolare, sussiste il presupposto soggettivo di cui all’articolo 9 della direttiva 112/2006, che considera soggetto passivo "chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività"; concetto contenuto anche negli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972, dove si precisa che ai fini Iva l’esercizio d’impresa, arte o professione è collegato con lo svolgimento delle stesse attività "per professione abituale, ancorché non esclusiva".
L’attività inerente gli articoli, tradotti nelle lingue richieste e inviati telematicamente al committente non rientra, inoltre, nei servizi di commercio elettronico, soggetti a una specifica disciplina fiscale, i quali si caratterizzano per un intervento umano minimo. In questa ipotesi, invece, il lavoro richiesto non può prescindere da specifiche capacità professionali e, di conseguenza, può essere configurato come prestazione di consulenza e assistenza tecnica.
Le operazioni in esame, infine, sono territorialmente rilevanti in Italia perché effettuate nei confronti della società committente che è residente in Italia e utilizza il servizio ricevuto nell’ambito della Comunità economica europea (articolo 7, quarto comma, lettera d), Dpr 633/1972).
In presenza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali, può trovare applicazione la disciplina Iva italiana, che produce in capo alla cooperativa l’obbligo di assolvere agli adempimenti relativi all’autofatturazione. Alla società, inoltre, sono riconosciuti, ai fini Ires, i costi sostenuti per i collaboratori extra Ue.
Fisco Oggi