Notifiche a società: due

Se risulta impossibile notificare un atto tributario a una società presso la sede della stessa, è ammessa la notifica al rappresentante dell’ente, a condizione che tale soggetto, oltre a essere identificato nell’atto, risieda nel comune in cui la persona giuridica ha il suo domicilio fiscale.
Così ha concluso la Cassazione, chiamata a interpretare la disposizione dell’articolo 145 cpc (nel testo anteriore alla riforma del 2005) in relazione alla notifica di atti tributari, con la sentenza n. 216 del 9 gennaio 2009.

La vicenda
Un consorzio proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per Iva relativa all’anno 1992 che veniva rigettato dal giudice tributario, con pronuncia confermata dalla Commissione tributaria regionale.
Contro la sentenza d’appello il contribuente presentava ricorso in sede di legittimità cui l’Amministrazione si opponeva proponendo altresì ricorso incidentale.
La Ctr, infatti, pur confermando il decisum dei primi giudici, aveva ravvisato l’irregolarità del procedimento notificatorio riguardante l’atto di recupero tributario, in base al quale era stata poi emessa la cartella impugnata, ritenendo ammissibile l’impugnazione di quest’ultima anche per vizi non propri.
Davanti alla Corte di cassazione, pertanto, la parte pubblica – con specifica eccezione incidentale – censurava tale statuizione ritenendo che la notifica dell’atto presupposto fosse stata correttamente eseguita.

La sentenza
I giudici di legittimità hanno rilevato che l’atto tributario da cui era scaturita la cartella di pagamento impugnata era stato notificato ai sensi dell’articolo 145 cpc – il quale, all’epoca dei fatti, prevedeva che la notificazione alle persone giuridiche "si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa"(1) – presso la sede del consorzio quale risultava al momento della notifica.
Più in particolare, non essendo stato possibile effettuare la notifica per l’assenza di persone presso la sede stessa, il messo aveva proceduto all’affissione dell’avviso di deposito all’albo del comune (primo comma, lettera e), dell’articolo 60 del Dpr 600/1973).
A parere del contribuente, l’atto impositivo avrebbe dovuto essere notificato ai sensi del terzo comma dell’articolo 145 cpc, il quale, sempre nel testo all’epoca vigente, prevedeva che "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141"(2).
Tale ricostruzione interpretativa è stata ritenuta non fondata da parte del Supremo collegio, sul rilievo che, nella fattispecie, "il domicilio fiscale del consorzio era in Matera mentre il legale rappresentante risiedeva in Potenza".
A fronte di una circostanza del genere (non coincidenza tra il domicilio fiscale della persona giuridica e quello del suo legale rappresentante), spiegano i giudici, laddove risulti impossibile eseguire la notificazione presso la sede sociale, non è consentito applicare il criterio sussidiario della notifica alla persona fisica che rappresenta l’ente.

Considerazioni
Il ragionamento alla base della sentenza si fonda sul principio – già enunciato dalla stessa Corte con le sentenze nn. 3618/2006, 3558/2002 e 3140/1998 – secondo il quale la notificazione degli avvisi di accertamento a soggetti diversi dalle persone fisiche non si sottrae alla regola generale, enunciata dall’articolo 60 del Dpr 600/1973, per il quale la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari al contribuente "deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario".
In riferimento alla notifica di atti alle società commerciali – come precisato da ultimo dalla sentenza in commento – il necessario coordinamento di tale disciplina con quella di cui all’articolo 145 cpc comporta che, in caso di impossibilità di effettuare la notificazione presso la sede dell’ente, la notificazione al soggetto che lo rappresenta è ammessa soltanto se tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell’atto, risiede nel comune in cui l’ente ha il suo domicilio fiscale.
E’ opportuno ribadire che le sentenze di legittimità richiamate attengono a fattispecie (come quella in rassegna) rientranti nella disciplina di cui all’articolo 145 cpc nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dalla legge 263/2005.
Non si può dunque escludere un differente approccio interpretativo in riferimento alle disposizioni attualmente vigenti, con conseguente ammissibilità della notifica dell’atto tributario al legale rappresentante dell’ente a prescindere dall’identità del domicilio fiscale dei due soggetti.
Per completezza, e sempre con riguardo al vecchio articolo 145 cpc, appare utile ricordare che la Cassazione, con la sentenza n. 2208/2006 (vedi "Notifica legittima se chi l’accetta si qualifica rappresentante della società" di Francesca La Face, su FISCOoggi del 1° marzo 2006), in tema di individuazione dei soggetti abilitati a ricevere l’atto diretto alla persona giuridica, ha precisato che la legittimazione alla ricezione "si presume per il solo fatto della presenza del soggetto consegnatario nella sede sociale e dell’avvenuta accettazione dell’atto, mentre incombe sul destinatario l’onere della prova contraria (Corte di Cassazione 2 agosto 2002, n. 11804; 29 maggio 1998, n. 5304; 1 ottobre 1997, n. 9556; 13 giugno 1992, n. 7249)".
Infine, con riguardo all’ipotesi in cui la notificazione dell’avviso di accertamento concernente una società di capitali sia stata eseguita mediante consegna nelle mani del legale rappresentante, la stessa Corte (sentenza n. 12373/2002) ha chiarito che il procedimento notificatorio deve considerarsi regolarmente effettuato anche nel caso in cui detta persona sia reperita in luogo diverso dalla sede ufficiale della società, ma sempre nell’ambito del medesimo "domicilio fiscale". Questo, per il medesimo principio sancito per le persone fisiche dall’articolo 138 cpc, secondo cui la consegna a mani proprie è valida ovunque sia stato trovato il destinatario (vedi "Notifica al rappresentante legale, irrilevante il luogo di recapito" di Francesca La Face, su FISCOoggi del 15 dicembre 2008).

NOTE:
1) Attualmente il primo comma dell’articolo 145 cpc – come modificato dalla legge 263/2005 – prevede che la notificazione alle persone giuridiche "si esegue nella loro sede mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli artt. 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale".

2) L’odierno terzo comma dell’articolo 145 cpc dispone che "Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell’atto, che rappresenta l’ente, può essere eseguita anche a norma degli artt. 140 o 143".

Fiscooggi.it

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