Importanti novità in tema del bonus straordinario istituito a favore delle famiglie a basso reddito. Prima di tutto è stato spostato dal 31 gennaio al 28 febbraio 2009 il termine per la presentazione, al datore di lavoro o all’ente pensionistico, della richiesta di attribuzione del beneficio da parte dei contribuenti che scelgono il 2007 come anno di riferimento ai fini del reddito da dichiarare. Ciò significa che sono ancora aperti i termini per la presentazione del modello di richiesta del bonus, prelevabile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.it), al proprio datore di lavoro prendendo in considerazione le cifre risultanti dalle dichiarazioni presentate nel 2008 (Unico 2008 – 730/2008 – Cud 2008). Inoltre è stata ampliata la platea dei beneficiari del bonus famiglie: l’una tantum di 1.000 euro spetta, per redditi fino a 35mila euro, in tutti i casi in cui il coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente sia portatore di handicap. In un primo momento, l’Agenzia delle Entrate si era espressa considerando il termine “componente” riferito esclusivamente ai figli. Ma vediamo quali sono i requisiti per richiedere il bonus. Innanzitutto essere residenti in Italia e aver “conseguito nel 2008 redditi appartenenti alle seguenti categorie: lavoro dipendente, pensione, assimilati a lavoro dipendente, lavoro autonomo occasionale svolto da soggetti a carico di chi richiede il bonus o del coniuge non a carico, fondiari ma soltanto se percepiti insieme agli altri redditi ammessi e, comunque, di importo non superiore a 2.500 euro”. L’assegnazione del bonus avviene in relazione al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito complessivo di ciascuno di essi. L’anno di riferimento può essere, a scelta dell’interessato, il 2007 o il 2008. Per quanto riguarda la composizione del nucleo familiare, si considerano, oltre al richiedente, il coniuge non legalmente o effettivamente separato, anche se non a carico, i figli e tutti gli altri familiari fiscalmente a carico. Di seguito si riporta il beneficio spettante in base alla composizione del nucleo familiare:
– 200 euro – nucleo con unico componente e reddito da pensione non superiore a 15mila euro;
– 300 euro – nucleo familiare di due persone e reddito non superiore a 17mila euro;
– 450 euro – nucleo familiare di tre persone e reddito non superiore a 17mila euro;
– 500 euro – nucleo familiare di quattro persone e reddito non superiore a 20mila euro;
– 600 euro – nucleo familiare di cinque persone e reddito non superiore a 20mila euro;
– 1.000 euro – nucleo familiare di oltre cinque persone e reddito non superiore a 22mila euro;
– 1.000 euro – nucleo familiare con familiari a carico portatori di handicap e reddito non superiore a 35mila euro.
Coloro che abbiano i requisiti e scelgono come anno di riferimento il 2007 devono inviare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico entro il 28 febbraio 2009. Le somme dovrebbero arrivare entro il mese successivo alla presentazione per i dipendenti, ed entro il secondo mese successivo per i pensionati. Coloro che scelgono di ricevere il beneficio prendendo in considerazione i redditi relativi all’anno di imposta 2008, hanno tempo fino al 30 aprile 2009 per presentare la domanda. Il datore di lavoro o l’ente pensionistico verserà la quota spettante, rispettivamente, entro maggio e giugno 2009.
Studio Spidalieri