Alcuni lavori di recupero realizzati da un’impresa di costruzioni nel centro storico di un comune, consistenti prevalentemente nella rimozione delle pavimentazioni e illuminazioni pubbliche esistenti e nel rifacimento delle stesse, possono scontare l’Iva al 10% se riconducibili alle categorie di interventi per le quali è previsto il beneficio.
Sono le indicazioni fornite dall’Agenzia nella risoluzione n. 41/E del 17 febbraio, con cui l’istante chiede la corretta applicazione dell’imposta su diversi lavori commissionati dal Comune appaltante. La società sostiene che si tratta di interventi riconducibili fra i lavori di restauro e risanamento conservativo e che, quindi, beneficiano dell’aliquota ridotta.
L’Agenzia ricorda innanzitutto che la tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l’applicazione dell’Iva al 10% per gli interventi:
di restauro e risanamento conservativo
di ristrutturazione edilizia
di ristrutturazione urbanistica,
specificando che i primi servono a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, i secondi sono rivolti alla trasformazione totale o parziale della struttura precedente, mentre gli interventi di ristrutturazione urbanistica si caratterizzano per la sostituzione di alcune strutture preesistenti con opere diverse, apportando modifiche ai lotti, agli isolati e alla rete stradale.
Vengono poi richiamati alcuni documenti di prassi con cui l’aliquota agevolata è stata riconosciuta in occasione di particolari interventi urbanistici: demolizione di fabbricato e costruzione di parcheggio (risoluzione ministeriale 430395/1991), ampliamento di uno stabilimento sito in una zona sottoposta a tutela ambientale (risoluzione ministeriale 501157/1991), trasferimento di un intero centro abitato con rifacimento delle costruzioni ex novo (risoluzione ministeriale 501044/1991).
Infine, nella risoluzione 202/2008, è stato precisato che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una miglioria e non in una vera e propria costruzione, non possono scontare l’Iva ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali; in tale ultimo caso, infatti, si configura un intervento relativo a opere di urbanizzazione primaria.
Alla luce di tale quadro, è necessario verificare di volta in volta l’esistenza delle caratteristiche indicate, che possano qualificare l’opera come intervento di recupero ad aliquota agevolata.
Fisco Oggi