Prima ancora del contraddittorio. Dal Fisco nuovo invito a far pace

Definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio. E’ l’ultimo arrivato fra gli strumenti deflativi del contenzioso (introdotto dal decreto legge anticrisi" n. 185/2008) e su di esso si è concentrata l’attenzione dell’agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 4/E del 16 febbraio 2009, si è rivolta sia ai contribuenti, fornendo loro dettagliate informazioni sull’istituto, sia agli uffici, con precise indicazioni operative.

Il nuovo strumento definitorio
La possibilità per il contribuente di accelerare la definizione della "vertenza", ottenendo una congrua riduzione delle sanzioni una volta condiviso i contenuti dell’avviso a comparire, trova fondamento nella stessa filosofia ispiratrice che aveva spinto il legislatore ad allargare le maglie dell’accertamento con adesione, ricomprendendo nel suo ambito la facoltà di scongiurare le liti con il Fisco già all’"altezza" del processo verbale di constatazione ("manovra d’estate"): porre il reciproco affidamento al centro dei rapporti fra Amministrazione finanziaria e contribuente, senza tralasciare la primaria esigenza di accorciare i tempi di definizione degli accertamenti.

In ogni modo, l’agenzia delle Entrate non ha evitato di sottolineare come il nuovo istituto condivida con l’accertamento con adesione l’ambito e applicativo e, di conseguenza, come l’invito a comparire, propedeutico al contraddittorio, si attagli particolarmente agli accertamenti basati "essenzialmente su prove di natura presuntiva (iuris tantum) o su altri elementi comunque suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell’Ufficio".

L’adesione in materia di imposte sui redditi e di Iva. I vantaggi per il contribuente
Come anticipato, il contribuente ha la possibilità di aderire al contenuto dell’invito al contraddittorio dell’ufficio, ottenendo una riduzione delle sanzioni e vantaggiose modalità di pagamento.
Nel dettaglio, mentre le sanzioni risultano ridotte a 1/8 del minimo edittale (la metà di quelle previste per l’ordinario accertamento con adesione), il pagamento può essere effettuato anche in via rateale (in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di dodici se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro) senza la prestazione di alcuna garanzia, ma con applicazione sull’importo delle rate successive alla prima degli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascun pagamento frazionato.

In più, in caso di adesione agli inviti al contraddittorio finalizzati all’accertamento basato sugli studi di settore per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, è inibita l’ulteriore attività accertativa su base presuntiva quando, contemporaneamente, l’ammontare delle attività non dichiarate:
non sia superiore a 50mila euro
sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti.
Precisato che lo "scudo" non opera in presenza dei presupposti per l’irrogazione delle sanzioni relative all’omessa o infedele dichiarazione dei dati previsti nei "modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore", ovvero nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, l’Amministrazione ha fatto presente che i limiti dei 50mila euro e del 40% non sono da interpretare come una franchigia, con la conseguenza che il loro superamento esporrà il contribuente a una rettifica per l’intero ammontare dei maggiori ricavi o compensi presuntivamente accertati. Da rimarcare, infine, che anche l’adesione all’invito al contraddittorio (così come qualsiasi tipo di definizione dei rapporti tributari) può costituire circostanza attenuante nel caso le violazioni contestate costituiscano reato ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Contenuto dell’invito
A partire dal 1° gennaio 2009 gli inviti devono contenere, oltre ai periodi di imposta suscettibili di accertamento e al giorno e al luogo della comparizione:
le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata
i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi.
L’Amministrazione ha precisato che, previsioni letterali della norma a parte, l’invito deve indicare "i necessari elementi di dettaglio anche qualora dall’accertamento non scaturisca la determinazione di "maggiori imposte dovute" ma, ad esempio, quella di "imposte dovute" (come nel caso dell’accertamento d’ufficio per omessa presentazione della dichiarazione) o quella di "minori crediti d’imposta" (come nel caso di rettifica della dichiarazione IVA a credito che non comporti l’evidenziazione di un debito d’imposta)".

Modalità di adesione
La definizione si perfezione con la comunicazione dell’adesione (al contenuto totale dell’invito) al competente ufficio dell’agenzia delle Entrate a cui va allegata la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima (nel qual caso nella comunicazione va specificato anche il numero di rate prescelto) o unica rata; pagamento che va effettuato entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione e che, a differenza di quanto previsto per l’adesione al pvc, costituisce presupposto essenziale per la validità della definizione.

La comunicazione (cui va allegato anche un valido documento di identità) va effettuata utilizzando il modello per l’adesione ai pvc, approvato con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 10 settembre 2008, "opportunamente adattato alle esigenze del nuovo istituto".
La stessa può essere sia consegnata direttamente agli uffici che hanno emesso l’invito sia spedita a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento. Come il pagamento, va comunque effettuata entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione.

Relativamente al pagamento, la norma dispone l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo del debito fiscale del contribuente, nel caso questi abbia optato per il pagamento frazionato senza versare le rate successive alla prima.

Decorrenza delle disposizioni e cause di esclusione
L’adesione, che è possibile sfruttare in relazione agli inviti al contraddittorio emessi a decorrere dal 1° gennaio 2009, è esclusa nel caso al contribuente sia già stato consegnato un processo verbale di constatazione e questi, pur sussistendone i presupposti, non abbia effettuato l’adesione allo stesso.

L’Amministrazione ha comunque precisato che la preclusione non opera nell’ipotesi in cui imponibili o imposte contenute nell’invito siano di entità diversa da quella risultante dal processo verbale. In tale caso l’invito resterà definibile.

Definizione mediante adesione all’invito al contraddittorio in materia di altre imposte indirette
Quanto descritto finora e relativo alle adesioni in materia di imposte sul reddito e di Iva può essere esteso, quanto a modalità ed effetti, alla definizione in materia di imposte indirette diverse dall’Iva; possibilità concessa al contribuente in relazione agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici a partire dal 29 gennaio 2009.

Tra gli aspetti peculiari da sottolineare la circostanza per cui, anche se l’oggetto dell’adesione deve riferirsi all’intero contenuto dell’atto, denuncia o dichiarazione, nel caso l’atto contenga più disposizioni che non derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, ciascuna di esse, se soggetta a autonoma imposizione forma oggetto di adesione come se fosse un
atto distinto.

Modifiche all’istituto dell’autotutela
Si rammenta, infine, che al fine di armonizzare i nuovi istituti deflativi, il Dl anticrisi ha integrato le disposizioni relative all’acquiescenza, stabilendo per che gli avvisi di accertamento o di liquidazione non preceduti dall’invito al contraddittorio, le sanzioni si applicano nella misura di 1/8 (la metà di quelle previste negli ordinari casi di definizione per mancata impugnazione da parte del contribuente). Questo a condizione che non sia stato in precedenza consegnato un verbale di constatazione "definibile" al quale non si ha aderito.

L’ulteriore riduzione si applica con riferimento agli avvisi d’accertamento o liquidazione emessi dagli uffici per i quali, al 29 gennaio 2009, non siano scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi.

Fiscooggi.it

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