La società conferitaria che iscrive ex novo in bilancio un fondo rischi, a fronte di un contenzioso conclusosi a suo favore, deve considerarlo ai fini fiscali come "dedotto" e il suo utilizzo per coprire passività subite o l’eventuale annullamento per il venir meno del rischio va comunque tassato nell’esercizio in cui si verificano queste circostanze. Ne deriva che, se la società contabilizza la smobilitazione del fondo tramite rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, questa non potrà essere neutralizzata con apposita variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui la contropartita contabile sia data da una riserva di capitale del patrimonio netto, la società dovrà operare una variazione in aumento in dichiarazione, così da attrarre a tassazione il componente positivo non transitato in conto economico. In quest’ultima circostanza, la riserva di capitale si configura fiscalmente come riserva di utili.
Questo, in sintesi, il parere fornito dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 44/E del 17 febbraio, in risposta all’interpello di una società che chiede di non tassare il componente positivo derivante dall’annullamento di un fondo rischi attualmente inutile.
Nel dettaglio, la società è del parere che lo storno integrale del fondo non rilevi nella formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi perché, essendo nato a fronte di una semplice movimentazione patrimoniale, il suo accantonamento non ha interessato il conto economico, non influenzando così la formazione dell’imponibile degli esercizi precedenti. Inoltre, secondo l’interpellante, anche nell’ipotesi in cui lo smobilizzo del fondo sia contabilizzato con una rilevazione a conto economico di una sopravvenienza attiva, quest’ultima non dovrebbe comunque incidere sulla determinazione della base imponibile.
L’Agenzia non è d’accordo con la soluzione prospettata. In primis, i tecnici delle Entrate tracciano il discrimen tra il conferimento d’azienda e la trasformazione e spiegano come il passaggio da aziende speciali a società di capitali assuma in sé caratteristiche di entrambi gli istituti. L’elemento che distingue la trasformazione esaminata da quella ordinaria è il costituirsi ex novo di una società commerciale, in cui sono conferiti i beni per assicurare la gestione di un servizio pubblico, nel caso in esame, la distribuzione del gas naturale. A questo proposito, l’Agenzia richiama l’articolo 115 del Tuel, in cui si prevede l’esenzione della plusvalenza formatasi in capo al conferente, consentendo tuttavia l’iscrizione dei beni conferiti nel bilancio della conferitaria, entro il limite massimo dei valori di perizia. Ne consegue il pieno riconoscimento fiscale degli stessi beni.
In particolare, l’Agenzia pone l’accento sul fatto che il fondo è iscritto ex novo dalla conferitaria, non comparendo nel bilancio ante-trasformazione dell’azienda speciale. Questa passività è rilevata per la prima volta dalla nuova società costituita, tramite riduzione del valore del patrimonio netto contabile dell’azienda conferita, che, quindi, nel bilancio 2001 risultava iscritto provvisoriamente a un importo maggiore. In questa chiave di lettura, il fondo è una passività riconosciuta fiscalmente perché "rappresenta una specifica componente del corrispettivo del bene ricevuto". Infatti, dal momento in cui il peso economico dell’evento dannoso incide su quello che i tecnici delle Entrate chiamano "il prezzo d’acquisto", è come se fosse stato di fatto anticipato dalle parti e fosse ricaduto sul conferente, che realizza così una minore plusvalenza normalmente rilevante ai fini tributari. Ecco perché il fondo rischi costituito dalla conferitaria è fiscalmente equiparabile a un fondo "dedotto" e il suo utilizzo per coprire passività subite o il suo eventuale annullamento per il venir meno del rischio va comunque tassato nell’esercizio in cui si verificano queste circostanze.
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