Nell’Europa unita è più facile stabilire la residenza in uno Stato diverso dal proprio Paese di origine. Come avviene la tassazione dei redditi in questi casi?
Da qui trae origine la richiesta di chiarimenti fatta da un italiano residente in Germania, titolare di pensione Inps e di una pensione integrativa a carico di un fondo complementare, entrambe erogate con cadenza mensile e sottoposte a tassazione esclusivamente in Germania in base all’articolo 18 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni.
Il pensionato intende trasformare l’assegno di quiescenza complementare in una somma forfetaria corrisposta in unica soluzione, così come previsto dallo statuto del fondo erogatore. Ritiene che anche alla somma si possa applicare lo stesso regime impositivo.
L’agenzia delle Entrate non concorda con la soluzione prospettata dal contribuente e, con la risoluzione n. 40/E del 17 febbraio, argomenta il proprio parere.
A tal fine, prende in esame due specifici articoli della Convenzione, l’articolo 15 che valuta i criteri di ripartizione della potestà impositiva dei redditi da lavoro dipendente e l’articolo 18 che riguarda i redditi da pensione.
La prima disposizione prevede la "tassazione concorrente", in base alla quale la prestazione lavorativa viene tassata prima nel Paese in cui è stata effettuata e, successivamente, in quello di residenza del lavoratore, al quale, per evitare la doppia imposizione, viene riconosciuto un credito d’imposta per le tasse pagate nel primo Stato.
L’articolo 18, invece, stabilisce che sia lo Stato di residenza del percettore a effettuare la tassazione delle somme percepite e, specificatamente, dispone che "…le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato".
A parere dell’Agenzia, nell’ambito di applicazione della norma non rientrano le prestazioni di previdenza integrativa corrisposte in unica soluzione. Peraltro, questa forma previdenziale non gode di regime uniforme tra gli ordinamenti nazionali né dal punto di vista giuridico né da quello fiscale applicabile, non risultando quindi tassabile secondo il criterio di residenza del percettore previsto dall’articolo in questione.
Nei Paesi membri della Comunità europea, in riferimento alla previdenza complementare, sono adottate diverse modalità di tassazione, in quanto può essere prevista l’esenzione totale o parziale per i contributi o per i rendimenti, o per entrambi. Ciò determina una non uniformità della base imponibile delle erogazioni, in quanto ogni Stato stabilisce, in base alla propria politica fiscale, il regime applicabile. Per questi motivi, se si individuasse nel Paese di residenza quello in cui deve avvenire la tassazione, si potrebbero creare delle anomalie nel trattamento fiscale.
Nel caso specifico, l’Agenzia ritiene che l’indennità corrisposta in un’unica soluzione sia assimilabile ai redditi di lavoro dipendente in virtù del particolare collegamento con il datore di lavoro e l’attività lavorativa svolta, richiamando l’attenzione su quanto già determinato per altri istituti, quali il Tfr, a cui non si applica l’articolo 18 del modello di convenzione Ocse, poiché il trattamento di fine rapporto ha natura di remunerazione finale per l’attività lavorativa prestata.(v. articolo Fiscooggi "Non residenti: Italia e Germania si dividono il Tfr").
In base a queste considerazioni, la risoluzione conclude per l’applicazione, nel caso in esame, dell’articolo 15 della Convenzione italo-tedesca: la somma deve essere assoggettata a tassazione in Italia in base alla quota parte di prestazione riferibile all’attività esercitata nel territorio italiano.
Fisco Oggi