In un procedimento pendente dinanzi ad una Corte britannica, viene chiesta l’interpretazione relativa all’articolo 13, parte A, n. 1, lettera a), della sesta direttiva Iva, 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, che prevede l’esenzione dalla stessa imposta a favore delle prestazioni effettuate dai servizi pubblici postali. In particolare si chiede di chiarire quale significato possa assumere tale nozione all’interno di un mercato liberalizzato dei servizi postali. La Tnt (operatore privato nel settore dei servizi postali) contesta il fatto che tutte le prestazioni postali della Royal Mail, che è il fornitore del servizio universale nel Regno Unito siano esonerate dall’imposta sul valore aggiunto, mentre le prestazioni erogate dagli altri fornitori vi sono soggette. La ricorrente sostiene che in un mercato completamente liberalizzato quale risulta essere quello del Regno Unito non esiste più un servizio pubblico postale: ne consegue che non dovrebbe più applicarsi l’esenzione.
La normativa comunitaria
L’articolo 13, parte A, n. 1, lettera a) della sesta direttiva Iva dispone tra l’altro l’esenzione dall’imposta "…quando sono effettuate dai servizi pubblici postali, le prestazioni di servizi e le forniture di beni accessori a dette prestazioni, esclusi il trasporto di persone e le telecomunicazioni". Invece la direttiva 97/67/CE (direttiva sui servizi postali) contiene le definizioni di rete postale pubblica e di fornitore del servizio universale, intendendo quest’ultimo come l’organismo pubblico o privato che fornisce un servizio postale universale o una parte dello stesso all’interno dello Stato membro e la cui identità è stata notificata alla Commissione, ai sensi dell’articolo 4 della stessa direttiva. Gli Stati membri devono garantire che i servizi postali siano forniti permanentemente in tutti i punti del territorio a prezzi accessibili a tutti gli utenti.
La normativa nazionale
Nel Regno Unito l’esenzione prevista dalla sesta direttiva a favore delle prestazioni di servizi postali è stata attuata tramite l’articolo 31 della legge sull’Iva britannica del 1994 (value added tax Act), come modificata da una legge del 2000. In base al predetto articolo 31 sono esonerati dall’Iva prestazioni quali il recapito di invii postali da parte della Post Office Company (la Royal Mail) e la prestazioni di servizio dalla medesima svolte e connesse al recapito di invii postali. La legge del 2000 invece, all’articolo 4 procede ala definizione della nozione di "servizio postale universale". Quest’ultimo comprende un servizio postale che copre tutti i punti del territorio e che per ogni giorno lavorativo deve garantire almeno una distribuzione al domicilio di ogni persona nel Regno Unito e una raccolta degli invii postali presso i punti di accesso predisposti a tal fine. Inoltre, devono essere assicurati il recapito degli invii postali da un luogo all’altro nonché le prestazioni ad esso connesse quali la ricezione, la raccolta, lo smistamento e la distribuzione di tali invii stabiliti in base ad una tariffa unitaria valida su tutto il territorio del Regno Unito.
Le origini della controversia
A partire dal 1° gennaio 2006 il mercato della posta britannico è stato integralmente liberalizzato; attualmente la Royal Mail risulta essere l’unico fornitore del servizio universale nel Regno Unito che abbia notificato l’apposita comunicazione alla Commissione, erogando prestazioni che rientrano nell’alveo del menzionato concetto di "servizio postale universale". Invece la Tnt, a partire dal dicembre 2002 è titolare di una licenza per effettuare la fornitura di prestazioni di servizi postali e, successivamente alla liberalizzazione, il recapito di ogni corrispondenza senza limiti all’interno del territorio del Regno Unito, analogamente a quanto avviene per la Royal Mail. La Tnt ad oggi gestisce esclusivamente le prestazioni a monte (cd. upstream services) che comprendono la raccolta, lo smistamento automatizzato e il trattamento degli invii postali oltre al loro trasporto presso punti di accesso centrali gestiti dalla Royal Mail. La stessa Royal Mail è tenuta nei confronti della Tnt a fornire le prestazioni di servizi postali a valle (cd. downstream services) quali il trasporto e la distribuzione ai destinatari degli invii postali che la Tnt ha trasportato presso i punti di accesso della Royal Mail. Ai fini Iva, mentre la legge sull’Iva del 1994 prevede l’esenzione dall’Iva a favore della Royal Mail per il recapito degli invii postali, gli altri fornitori di servizi postali come la Tnt sono soggetti per le prestazioni di servizi da essi effettuate all’imposta ordinaria nella misura del 17,5 per cento. Ciò posto, la Tnt ha proposto ricorso per Cassazione dinanzi alla Alta Corte di Giustizia britannica, in merito alla legittimità della esenzione della quale risulta beneficiaria la Royal Mail sulla base della normativa interna; il predetto organo giurisdizionale britannico ha sottoposto alla Corte di Giustizia Ue, tra le altre, una questione relativa alla interpretazione della nozione di servizi pubblici postali di cui all’articolo 13 della sesta direttiva.
Le valutazioni giuridiche dell’Avvocato generale
Nell’analizzare le vicende connesse alla fattispecie prospettata dinanzi alla corte britannica, l’Avvocato generale dell’Ue procede alla seguente ricostruzione interpretativa. Le esenzioni menzionate dall’articolo 13 della sesta direttiva Iva riguardano attività di interesse pubblico; risultano infatti esonerate oltre alle prestazioni di servizi postali quelle in materia di sanità e assistenza sociale, e relative alla religione, all’istruzione, alla cultura e allo sport. Pertanto, è evidente che il legislatore comunitario abbia incluso tra tali prestazioni essenziali l’erogazione dei servizi postali che devono essere offerti alla collettività e senza addebito dell’Iva
Occorre precisare tuttavia che il legislatore comunitario ha cercato di limitare il numero delle esenzioni atteso che le stesse costituiscono una deroga al principio generale in base al quale l’Iva è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo; pertanto le ipotesi di esenzione devono essere interpretate restrittivamente.
È da ritenere pertanto che l’articolo 13 della sesta direttiva Iva garantisca l’esonero soltanto delle prestazioni direttamente effettuate dall’organizzazione postale e direttamente rivolte ai clienti, esulando pertanto dall’ambito agevolativo le prestazioni parziali effettuate da terzi a favore dell’organizzazione postale quali ad esempio il trasporto degli invii postali su binari o via aerea tra diversi uffici postali.
I precedenti di giurisprudenza
Tuttavia, in base alla giurisprudenza comunitaria prevalente, dall’utilizzo della nozione di servizio pubblico postale non è dato trarre la conclusione che la stessa si riferisca esclusivamente a fornitori statali; è da ritenersi infatti che tale esenzione sia applicabile anche a prestazioni svolte da una impresa privata concessionaria. Occorre precisare, comunque che al momento di emanazione delle sesta direttiva Iva (1977) non vi era bisogno di distinguere tra fornitori statali e fornitori privati atteso che all’epoca le prestazioni di servizi postali erano effettuate soltanto da fornitori statali operanti in regime di monopolio. Successivamente, tuttavia, come precedentemente precisato, il mercato dei servizi postali è stato liberalizzato. È pertanto opportuno svincolare la concessione dell’agevolazione alla natura (pubblica o privata) del soggetto erogatore del servizio; non sarebbe infatti, conforme agli obiettivi delle direttiva comunitaria riservare l’esenzione dall’Iva soltanto ai fornitori statali di prestazioni postali, o addirittura non rendere più applicabile la predetta esenzione laddove non esista pi&
ugrave; un fornitore statale. Con riferimento al caso di specie, la Royal Mail garantisce il servizio universale che consiste nell’offerta a tutti gli utenti in tutti i punti del territorio nazionale di prestazioni di servizi postali ad una tariffa fissa ed è obbligata a predisporre dei punti di accesso presso i quali gli invii postali sono raccolti almeno una volta nei giorni lavorativi; deve consegnare tutti gli invii postali ad un prezzo uniforme a qualsiasi indirizzo nel Regno Unito e non può rifiutarne il recapito in zone remote o effettuarlo solo ad un prezzo maggiorato. La posta inoltre, deve essere distribuita ogni giorno lavorativo a tutti i domicili privati e a tutti i clienti commerciali. La Tnt invece non è obbligata ad offrire analoghe prestazioni di servizi. Ne consegue che il principio di neutralità fiscale non impone di sottoporre le operazioni della Tnt e della Royal Mail al medesimo regime fiscale. Premesso che una parte delle prestazioni (ad esempio la raccolta e lo smistamento di invii postali) sono effettuate da ambedue i soggetti, tuttavia occorre precisare che il servizio universale soggetto ad un regime di favore consiste proprio nella predisposizione di una rete pubblica postale intesa come insieme di installazioni infrastrutturali e prestazioni di servizi di una determinata qualità ad un determinato prezzo. Pertanto, al fine di valutare la similitudine delle operazioni non è sufficiente il confronto tra le singole prestazioni, ma occorre considerare se facciano parte, o meno, di una offerta complessiva di una rete postale pubblica. Né tanto meno può assumere rilievo, al fine di tracciare il perimetro applicativo dell’esenzione, la circostanza che l’identità del fornitore del servizio universale sia stata notificata alla Commissione ai sensi dell’articolo 4 della direttiva comunitaria sui servizi postali; non sarebbe infatti conforme al principio di neutralità fiscale assoggettare ad un regime fiscale differente, prestazioni sostanzialmente dello stesso tipo per la sola ragione che l’identità dell’operatore economico che le effettua è stata notificata alla Commissione.
Ciò posto, con riferimento alla predetta questione, l’Avvocato generale conclude nel senso che i servizi pubblici postali, di cui all’articolo 13, parte A, n .1, lettera a), della sesta direttiva Iva sono quelli erogati dai fornitori delle prestazioni di servizi postali che garantiscono il servizio universale. L’applicazione dell’esenzione pertanto, non presuppone che ai fornitori siano riservate determinate prestazioni del servizio universale.
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