Com’è noto l’articolo 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 23 luglio 1990, 90/435/CEE, concernente il regime fiscale comunitario (direttiva società madri-figlie) dispone che, quando una società madre con sede in uno Stato membro riceve utili distribuiti da una società figlia con sede in un altro Stato membro, lo Stato membro della società madre deve astenersi dal sottoporre l’utile a imposizione ovvero autorizzare la società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta versata dalla società figlia sugli utili distribuiti.
La finalità della norma
La ratio è, in buona sostanza, incoraggiare i fenomeni di cooperazione tra società residenti in diversi Stati membri, eliminando qualsiasi penalizzazione che possa risolversi in un inasprimento dell’imposizione a livello interno. Tale finalità è perseguita in due modi: prevedendo che quando una società madre riceve utili distribuiti da una società figlia, lo Stato membro di residenza della società madre "si astenga dal sottoporre tali utili a imposizione" (metodo dell’esenzione) o "li sottoponga a imposizione, autorizzando però detta società madre a dedurre dalla sua imposta la frazione dell’imposta pagata dalla società figlia a fronte dei suddetti utili nel limite dell’importo dell’imposta nazionale corrispondente" (metodo del credito d’imposta o dell’imputazione). L’articolo 5, n. 1, impone poi agli Stati membri di esentare dalla ritenuta alla fonte gli utili distribuiti da una società figlia a una società madre.
L’origine della controversia
La controversia riguarda la Cobelfret, una società belga, che dal 1992 al 1998 ha ottenuto dividendi dalle partecipazioni detenute in società stabilite nel Regno Unito. Negli anni 1994, 1995 e 1997, la Cobelfret ha riportato delle perdite che non ha potuto compensare in quanto la normativa belga riconosce il diritto alla deduzione degli utili distribuiti dalle società figlie aventi sede in altro Stato membro a condizione che la società madre (nel caso di specie la Colbefret) realizzi profitti eccedenti le perdite subite. La stessa normativa, inoltre, vieta la possibilità per la società madre di dedurre gli utili distribuiti dalla propria controllata per la porzione che eccede i profitti realizzati. Il che equivale, in concreto, a impedire il riporto all’anno successivo della porzione della deduzione non utilizzata.
La posizione dalla società
La Cobelfret, ritenendo che la disciplina predetta non esenti realmente i dividendi, atteso che le perdite di imposta suscettibili di essere riportate sono ridotte in maniera tale che, nell’anno successivo, l’utile imponibile è soggetto ad un aumento artificiale, (pari all’ammontare dei dividendi che avrebbero dovuto essere esentati), ha sollevato la questione di incompatibilità della normativa nazionale con le disposizioni discendenti dalla richiamata direttiva "madre-figlia".
Il ricorso alla Corte di Giustizia Ue
La Corte ha preliminarmente rilevato, accogliendo le osservazioni espresse in tal senso dalla Commissione e dall’avvocato generale, che, contrariamente a quanto ritenuto dal governo belga, la direttiva che introduce il regime di esonero per gli utili distribuiti dalle società figlie è formulata in termini inequivocabili, tali da non lasciare spazio, nella sua attuazione, all’adozione di alcuna misura da parte degli Stati membri. Ne consegue che le modalità di trasposizione della presente direttiva da parte dello Stato belga sono certamente contrarie oltre che alla ratio della direttiva stessa anche alle disposizioni in essa contenute. Difatti il sistema belga non prevede l’esenzione sistematica dei dividendi in quanto ne consente l’esenzione soltanto nel caso in cui vi siano altri utili imponibili. In pratica l’esenzione viene subordinata ad una condizione, la presenza di un utile tassabile, non contemplata dalla direttiva.
Le conclusioni della Corte
A parere dei giudici, quindi, la normativa fiscale belga pregiudica sostanzialmente le operazioni di riassetto e riorganizzazione societaria a livello transfrontaliero. Né si rinvengono, a giudizio della Corte, motivi sufficienti per accogliere la richiesta dell’amministrazione belga di limitare nel tempo l’efficacia della sentenza pronunziata nella presente controversia. La Corte rammenta, in proposito, che la predetta limitazione può accordarsi in via eccezionale quando vi sia, cioè, il rischio di gravi ripercussioni economiche dovute, ad esempio, all’elevato numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede sulla normativa cassata in sede giudiziaria. Poiché il governo belga non ha fornito alcuna prova a sostegno delle proprie argomentazioni (concernenti in particolari le gravi ripercussioni economiche derivanti dall’applicazione retroattiva della sentenza), la Corte ritiene non accoglibile la predetta richiesta.
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