L’aliquota dell’imposta Iva nel settore alberghiero ha delle ripercussioni sulla competitività internazionale. Infatti oltre che dalla qualità dell’alloggio e del personale e dal livello dei prezzi delle altre prestazioni turistiche e non turistiche, il settore produttivo dipende essenzialmente dal prezzo dei pernottamenti. E le prestazioni accessorie, come l’offerta di pacchetti di "wellness", sono incluse. La soluzione è stata sviluppata, da oltre 50 anni, dagli specialisti americani della prevenzione e oggi molti operatori turistici, rifacendosi alle radici del termine, la ripropongono, dando nuovi impulsi di fatturato al turismo del benessere (il medical wellness come prodotto innovativo e utile per la salute) per categoria d’alberghi in rapporto al prezzo corrispondente della concorrenza estera.
L’adeguamento delle aliquote Iva
L’affermazione del settore, soprattutto in una prospettiva di concorrenzialità sui mercati internazionali dominati da competitor europei, necessita di interventi mirati di politica economica diretti a adeguare le aliquote Iva ai livelli più competitivi presenti in Europa. Non si deve dimenticare che si tratta anche di un investimento, capace di produrre nuova ricchezza per il Paese e gettito fiscale aggiuntivo. Ponendosi in linea con i Paesi dell’Unione europea in cui è possibile detrarre l’Iva (Spagna, Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna, Svezia, Finlandia) il Parlamento nazionale ha introdotto l’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater della legge n. 133 del 6 agosto 2008, di conversione del decreto legge-legge 25 giugno 2008, n. 112, con cui è stato modificato il trattamento fiscale relativo alle prestazioni alberghiere e di ristorazione, sia in materia di Iva che di imposte sul reddito.
La procedura di infrazione
La modifica in materia di Iva consegue alla procedura d’infrazione n. 2006/5040 attivata dalla Commissione europea che aveva rilevato un manifesto contrasto tra il regime di indetraibilità previsto dalla normativa nazionale (articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633 del 1972) e l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006. In ambito Iva è stato modificato l’articolo 19-bis 1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633 del 26 ottobre 1972, nel senso di eliminare definitivamente la previsione di indetraibilità oggettiva limitandone la sopravvivenza soltanto alle prestazioni di trasporto di persone, "salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa". L’articolo 19-bis1, comma 1, lett. e), del Dpr n. 633 del 1972, vigente fino al 31 dicembre 2006, prevedeva, infatti, l’indetraibilità dell’Iva per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande nonché per le prestazioni di trasporto di persone.
La prima modifica apportata dalla finanziaria 2007
Successivamente, la legge finanziaria per l’anno 2007 (comma 304 dell’articolo 1) apportò una prima modifica al regime vigente sottraendo alla previsione di indetraibilità oggettiva le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande relativi alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi in misura del 50 per cento per il 2007 e in misura piena per il 2008.
La detrazione dell’imposta pagata sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione effettuate a decorrere dal 1° settembre 2008 è, tuttavia, possibile solo se il tributo è documentato da regolare fattura che, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle prestazioni medesime. Nel merito occorre precisare che l’annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può avvenire con modalità semplificate, se l’importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro in forza dell’articolo 6 del Dpr n. 695 del 1996 che riconosce la possibilità di registrare, in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo in cui indicare i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l’ammontare complessivo delle operazioni e l’ammontare dell’imposta. Il nuovo regime non si estende, tuttavia, alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza: per queste ultime, infatti, permane l’ indetraibilità di cui all’articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del citato Dpr n. 633/1972.
Esigibilità dell’imposta e diritto alla detrazione
Particolarmente determinante è il momento in cui viene posta in essere l’operazione perchè ad esso è riconducibile sia l’esigibilità dell’imposta che il diritto alla detrazione. Secondo l’articolo 6 del Dpr 633 del 1972 tale momento coincide, per le prestazioni di servizi, con quello del pagamento del corrispettivo o, se precedente, con quello di emissione della fattura.
L’intervento normativo
La nuova normativa (articolo 83, comma 28-quater, del decreto-legge n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) interviene, come si è accennato, anche in materia di imposte sul reddito. In materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo viene riformulato l’articolo 54, comma 5, primo periodo, del Tuir stabilendo che le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, purché inerenti all’attività artistica o professionale, rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, anziché del 100 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta .
A tale riguardo l’agenzia delle Entrate, considerando che la disposizione (che limita al 75 per cento la deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande) ha valenza di regola generale, ha precisato: "la stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino alla stregua di spese di rappresentanza". Da rilevare che le spese di rappresentanza sono assoggettate alla previsione contenuta nel comma 5 dell’articolo 54 del Tuir che ne consente la deducibilità nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
Applicabilità del nuovo trattamento fiscale
Il nuovo trattamento fiscale non si estende alle spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili al pari di quelle di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai collaboratori coordinati e continuativi. Tali componenti negative restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall’articolo 95, comma 3, del TUIR, in materia di spese per prestazioni di lavoro. Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa viene introdotta una riduzione nella misura del 75 per cento alla deducibilità dei costi sostenuti in relazione alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.
Infatti il comma 28-quater, lett. a), novellando l’articolo 109, comma 5, del Tuir, ha previsto che "fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3, dell’articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento".
Il comma 28-quinquies dell’articolo 83 del decreto-legge n. 112 convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, infine, prevede che le modifiche agli articoli 54 e 109 del Tuir decorrano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008 ma precisa che i nuovi limiti di deducibilità debbano essere considerati già nella determinazione degli acconti dovuti per il 2009.
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