Obblighi dichiarativi ante e post liquidazione. Quali modelli utilizzare e procedure da seguire per dichiarare il reddito di impresa e gli altri redditi. Dichiarazione Iva e comunicazioni sugli studi di settore.
La risoluzione n. 31/E del 4 febbraio risponde a tutti i dubbi sull’argomento presentati dal titolare di una ditta individuale, con coniuge collaboratore familiare, in liquidazione dal 29 giugno 2008.
Più in particolare, il contribuente chiede:
se presentare Unico 2008 per il periodo ante liquidazione (1 gennaio 2008 – 29 giugno 2008) per quanto riguarda il reddito di impresa
come comportarsi con le altre voci reddituali (pensione e fabbricati) 2008 visto che, per il periodo post liquidazione, sceglierà la tassazione separata
quando pagare le imposte relative all’attività svolta nel periodo ante liquidazione.
Altri quesiti riguardano:
l’obbligo di presentazione del modello relativo agli studi di settore anche per gli esercizi intermedi della liquidazione volontaria
la dichiarazione Iva per l’anno 2008
l’imputazione o meno al collaboratore familiare del reddito post liquidazione e di quello relativo agli esercizi intermedi per il quale sarà richiesta la tassazione separata
modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi 2009 e annualità successive.
Dichiarazioni
Innanzitutto, il documento di prassi menziona i provvedimenti legislativi che disciplinano gli obblighi dichiarativi di un’impresa individuale in liquidazione volontaria.
L’articolo 5, comma 1, del Dpr 322/1998, richiede al liquidatore la presentazione telematica, entro la fine del settimo mese dal giorno di messa in liquidazione, della dichiarazione del reddito di impresa relativo all’intervallo di tempo che va dall’inizio del periodo di imposta alla data di messa in liquidazione. Nel caso in cui la liquidazione si prolungasse, le modalità da seguire sono quelle dell’articolo 2 dello stesso Dpr "1. Le persone fisiche e le società o le associazioni (…), presentano la dichiarazione(…) tra il 1° maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. 2. I soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche, presentano la dichiarazione… entro l’ultimo giorno del settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta".
Proseguendo con la normativa fiscale che disciplina le fasi di chiusura di un’attività, la risoluzione 31/2009 cita l’articolo 182, comma 1, del Tuir: "In caso di liquidazione dell’impresa o della società il reddito di impresa relativo al periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e l’inizio della liquidazione è determinato in base ad apposito conto economico…". La data di inizio liquidazione per le imprese individuali è quella indicata nella dichiarazione di cessazione di attività ai fini Iva.
Per quanto riguarda l’Irpef, infine, se l’attività commerciale è stata esercitata per più di cinque anni, è possibile richiedere la tassazione separata per i proventi realizzati durante il compimento della procedura di liquidazione, ordinariamente classificabili nella categoria dei redditi di impresa (combinato disposto dell’articolo 17, comma 1, lett. g), e comma 2, secondo periodo, del Tuir).
A proposito del caso esaminato, quindi, occorre prima di tutto distinguere il periodo "ante" delibera di messa in liquidazione (29 giugno 2008) da quello "post" (residua frazione del periodo di imposta 2008). Partendo da tale presupposto, il liquidatore dovrà presentare per il reddito di impresa:
Unico 2008 (perché non ancora disponibile Unico 2009) entro il 31 gennaio 2009 (ultimo giorno dei sette mesi successivi alla messa in liquidazione), indicando nel quadro RF il reddito di impresa maturato "ante" e specificando il codice carica 12 (messa in liquidazione volontaria – periodo ante messa in liquidazione)
Unico 2009, segnalando nel quadro RF il reddito di impresa realizzato nella frazione residua del periodo di imposta 2008 (in sostanza dal 30 giugno al 31 dicembre 2008) e indicare il codice carica 8 (liquidazione volontaria).
I risultati delle due dichiarazioni dovranno poi confluire in Unico Pf 2009 assieme agli altri redditi imponibili del contribuente (pensione e fabbricati). Nel quadro RM, sezione II, va segnalato il reddito di impresa che si intende sottoporre a tassazione separata.
Anche la dichiarazione Iva 2008 segue l’iter ordinario e andrà presentata contestualmente all’Unico Pf 2009 riepilogativo di tutti i redditi percepiti nel 2008.
Le stesse modalità dovranno essere seguite anche per le annualità successive – nell’ipotesi in cui la liquidazione non vada oltre i tre anni – a cominciare dal 2009:
una dichiarazione per il reddito di impresa
una dichiarazione unificata per tutti i redditi.
Anche i redditi provvisori imputati ai collaboratori familiari nel periodo post liquidazione e nei periodi intermedi potranno essere sottoposti a tassazione separata, riportandoli nel quadro RM del modello Unico. Il titolare, da parte sua, dovrà compilare il quadro RS per segnalare il reddito d’impresa prodotto nell’esercizio provvisorio e la quota imputata a ciascun collaboratore.
A liquidazione ultimata, infine, entro sette mesi, andrà presentata una dichiarazione riepilogativa per tutta la fase della liquidazione, e cioè, nella fattispecie esaminata, dal 30 giugno 2008 alla data di chiusura.
Studi di settore
Per quanto riguarda il dubbio relativo agli studi di settore, la risoluzione 31/2009 ricorda che la disciplina non trova applicazione nell’anno in cui il contribuente ha iniziato o cessato l’attività e che il periodo precedente l’inizio della liquidazione è considerato "periodo di cessazione di attività" (circolare 110/1999). Tuttavia, sulla base di una disposizione contenuta nella Finanziaria 2007 (articolo 1, comma 19, della legge 296/2006: "…nelle ipotesi di cessazione dell’attività di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell’attività di liquidazione ordinaria, può altresì essere richiesta la compilazione del modello…"), lo studio di settore potrà essere allegato alla dichiarazione relativa al reddito di impresa ante liquidazione, con esclusione, quindi dei periodi successivi.
Versamenti
Per quanto riguarda i versamenti, il pagamento dell’imposta dovuta per la dichiarazione ante liquidazione dovrà avvenire entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione ovvero entro il trentesimo giorno successivo, con una maggiorazione dello 0,40 per cento. Visto però che tale termine coincide con quello relativo al versamento di quanto dovuto per gli altri redditi 2008, l’imposta per il reddito di impresa "ante" liquidazione potrà confluire nel debito complessivo risultante da Unico 2009.
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