Ampliata la platea dei beneficiari del bonus famiglie: l’una tantum di 1.000 euro spetta, per redditi fino a 35mila euro, in tutti i casi in cui il coniuge, un figlio o un altro familiare del richiedente sia portatore di handicap.
È una delle principali precisazioni contenute nella circolare n. 2 del 3 febbraio, con cui l’agenzia delle Entrate fa un excursus a 360 gradi sulla disciplina del bonus straordinario per le famiglie a basso reddito (introdotto dal decreto legge 185/2008, "anticrisi"), fornendo una serie di importanti chiarimenti.
Componenti del nucleo familiare portatori di handicap
La circolare 2/2009, dunque, fornisce un’interpretazione allargata della disposizione normativa che prevede la concessione di un bonus di 1.000 euro per i nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a 35mila euro e nei quali sia presente un componente portatore di handicap. In un primo momento, era stato chiarito che il termine "componente" andava riferito esclusivamente ai figli, in considerazione del rinvio operato dalla norma all’articolo del Tuir relativo alle detrazioni Irpef per carichi di famiglia, nell’ambito del quale assume rilevanza, appunto, soltanto l’handicap dei figli a carico.
L’agenzia delle Entrate specifica ora – come già anticipato giovedì scorso dal sottosegretario Ferruccio Fazio in risposta a un’interrogazione parlamentare – che il riferimento generico ai componenti del nucleo familiare consente di riconoscere il beneficio in tutte quelle situazioni in cui il coniuge, un figlio o un altro familiare sia portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992 e risulti fiscalmente a carico del richiedente.
Appartenenza a un solo nucleo familiare
Nessun beneficio doppio per i genitori separati o divorziati o non coniugati; non è possibile far parte di più di un nucleo familiare. Il principio vale per tutti: richiedente, coniuge, figli e altri familiari. Pertanto, i figli a carico di un solo genitore possono partecipare solo al nucleo familiare di quello, mentre i figli a carico di entrambi i genitori possono comparire, ai fini della fruizione del beneficio, nel nucleo di uno soltanto dei genitori.
Stesso discorso per gli altri familiari: un genitore a carico di due figli, ad esempio, può rientrare nel nucleo di un solo figlio.
Il principio generale comporta anche che chi è a carico di un altro soggetto non può a sua volta richiedere autonomamente il bonus.
Redditi rilevanti
La circolare ricorda che può richiedere il bonus chi, nel 2008, ha posseduto soltanto redditi di lavoro dipendente, di pensione o determinati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (compensi percepiti da soci di cooperative di produzione e lavoro, redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, remunerazioni dei sacerdoti, compensi percepiti da soggetti impegnati in lavori socialmente utili, assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge). Il richiedente, in aggiunta, può essere titolare anche di redditi fondiari, ma questi ultimi, nell’intero nucleo familiare (sommati cioè agli eventuali redditi fondiari degli altri componenti), non devono superare il tetto di 2.500 euro. Il bonus non spetta se si possiedono soltanto redditi fondiari e non anche una o più delle tipologie di reddito su indicate.
Per quanto riguarda i redditi "diversi" derivanti da attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, il loro possesso da parte del richiedente è di ostacolo alla fruizione del beneficio. Nessun problema, invece, se sono percepiti dal coniuge o dagli altri familiari a carico.
Accesso al bonus precluso, infine, in presenza di redditi inquadrati in tipologie differenti da quelle elencate (ad esempio, di impresa, di lavoro autonomo "abituale", di capitali), sia se prodotti dal richiedente sia se percepiti da uno dei componenti il nucleo familiare.
Una sola richiesta
Il bonus può essere richiesto una sola volta facendo riferimento alla situazione familiare e reddituale del 2007 o, in alternativa, a quella del 2008. L’istanza fatta per un anno esaurisce il beneficio per tutti i componenti del nucleo familiare. Ad esempio, se A presenta la domanda con riferimento al 2007 per il suo nucleo familiare composto da quattro persone (A, il coniuge B e i figli a carico C e D), per il 2008 nessuna richiesta del bonus potrà essere effettuata dai coniugi A e B e neanche dai figli C e D, neppure nell’ipotesi in cui uno di essi si sia sposato nel 2008.
Termine di presentazione
La scadenza per la presentazione dell’istanza al sostituto d’imposta o all’ente pensionistico da parte dei contribuenti che fanno riferimento all’anno 2007, inizialmente fissata al 31 gennaio 2009, è stata spostata al 28 febbraio in fase di conversione in legge del decreto 185/2008. In considerazione di ciò, la circolare precisa che anche il termine ultimo per l’erogazione del bonus da parte del sostituto slitta di un mese (31 marzo). Coerentemente, è spostato al 30 aprile il termine ultimo per presentare la richiesta all’agenzia delle Entrate in tutti i casi in cui il bonus non viene erogato dal sostituto.
Nuovo Fisco Oggi