La reiscrizione al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Rui), per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E (soggetti operanti in rapporto di collaborazione), comporta il pagamento della tassa sulle concessioni governative nella misura di 168 euro, indipendentemente dal breve arco temporale che intercorre tra la data di cancellazione e la nuova iscrizione.
Questo è il chiarimento giunto con la risoluzione n. 30/E del 30 gennaio, con cui l’agenzia delle Entrate ha esaminato la problematica sottoposta dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap), che ha chiesto di conoscere il trattamento tributario da riservare alle istanze di reiscrizione al Rui.
L’attuale quadro normativo di riferimento prevede l’obbligo di iscrizione nel Rui a tutti i soggetti che a qualunque titolo svolgono l’attività di intermediazione assicurativa; pertanto, anche gli intermediari assicurativi operanti in rapporto di collaborazione devono essere iscritti nelle apposite sezioni (C ed E). Tale rapporto di collaborazione, quando interrotto, dà luogo alla cancellazione dal Registro, in quanto l’iscrizione non può essere mantenuta in caso di inoperatività.
Secondo l’Isvap, il pagamento della tassa di concessione governativa per la reiscrizione determinerebbe una duplicazione della stessa, in quanto dalla seconda iscrizione gli interessati non realizzano un ulteriore vantaggio rispetto a quello ottenuto all’atto della prima iscrizione.
L’agenzia delle Entrate, effettuata una ricognizione della legislazione di settore, ha precisato che la disciplina della tassa sulle concessioni governative (Dpr 641/1972) non è stata adeguata rispetto alle novità introdotte dal Dlgs 209/2005 (Codice delle assicurazioni private). Circa la tassa sulle concessioni governative, la disciplina applicabile all’iscrizione nel Registro unico è riconducibile a quella prevista per le iscrizioni agli albi relativi agli "Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione …;" (articolo 22, punto 4, della tariffa annessa al Dpr 641/1972).
Pertanto, poiché "L’attività d’intermediazione assicurativa e riassicurativa è riservata agli iscritti nel registro di cui all’articolo 109" (articolo 108, comma 1, del Dlgs 209/2005), qualora gli interessati intendano ottenere l’iscrizione abilitante all’esercizio della professione, devono corrispondere la tassa sulle concessioni governative.
Fatte tali premesse, l’Amministrazione fiscale ha rilevato che le ipotesi che non determinano l’obbligo di corresponsione della tassa sono quelle in cui non se ne realizza il presupposto tributario, vale a dire un nuovo provvedimento amministrativo di iscrizione, come avviene, ad esempio, nel passaggio da una sezione all’altra nell’ambito dello stesso Registro.
Le istanze di reiscrizione nel Rui, per i soggetti registrati nelle sezioni C ed E, anche per il caso in cui le stesse vengano presentate entro un breve arco di tempo dalla cancellazione (inferiore all’anno), invece, abilitano all’esercizio dell’attività e, quindi, fanno sì che si realizzi il presupposto per l’applicazione della tassa.
Nuovo Fisco Oggi