La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso oggi una sentenza, a definizione di tre procedimenti riuniti per identità di oggetto, riguardante nuovamente l’ambito temporale di applicazione del regolamento comunitario n. 2988/1995. Tale regolamento ha per obiettivo la tutela degli interessi finanziari della Comunità attraverso la predisposizione di una normativa generale relativa a misure e sanzioni amministrative riguardanti irregolarità con riferimento al diritto comunitario.
La normativa Ue nel dettaglio
In particolare, l’articolo 1 del citato regolamento definisce come irregolarità "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o omissione di un operatore economico recante pregiudizio al bilancio della Comunità". L’articolo 3 prescrive un termine prescrizionale di quattro anni per l’accertamento delle violazioni predette pur riconoscendo agli Stati membri la facoltà di mantenere, se più lungo, il termine di prescrizione previsto dalle normative interne al momento di entrata in vigore del regolamento in oggetto.
L’oggetto della controversia
Nel 1999 l’Amministrazione fiscale della Germania procedeva al recupero delle sovvenzioni concesse a tre società per le esportazioni effettuate nel 1993. A fronte dell’eccezione sollevata dalle società ricorrenti, e, cioè, che il termine di prescrizione stabilito dall’articolo 3 del regolamento n. 2988/1995 per l’accertamento delle infrazioni delle norme poste a tutela delle risorse finanziarie della Comunità non può superare i quattro anni, l’erario opponeva che lo stesso articolo del regolamento consente a ogni Stato di mantenere il termine di prescrizione originariamente previsto dalla normativa interna.
L’orientamento del giudice nazionale e dell’avvocato generale
Il giudice nazionale, investito della questione, rimetteva gli atti alla Corte di Giustizia al fine di stabilire se alla controversia in esame fosse applicabile il regolamento n. 2988 entrato in vigore nel 1995 e, cioè, dopo la realizzazione della contestata violazione. Come correttamente rilevato dall’Avvocato generale nelle sue conclusioni, il citato articolo 3 è norma a carattere procedurale. Questo significa che trova applicazione per tutte le controversie (come quella in esame) ancora pendenti al momento della sua entrata in vigore.
La posizione degli eurogiudici
Sul merito i giudici comunitari rammentano che, con l’adozione del regolamento, il legislatore ha inteso stabilire una norma generale in materia di prescrizione con cui ha intenzionalmente ridotto a quattro anni il periodo in cui le autorità degli Stati membri, agendo per la tutela e l’integrità del bilancio comunitario, dovrebbero recuperare le sovvenzioni illegittimamente erogate. Tuttavia, prosegue la Corte, il principio della certezza del diritto impone che, se all’entrata in vigore del regolamento n. 2988 il termine di prescrizione fissato dalla legislazione interna è già scaduto, allora le autorità nazionali non possono avvalersi del termine quadriennale di cui all’articolo 3 del citato regolamento per procedere al recupero dei vantaggi fiscali indebitamente concessi.
Se il termine di prescrizione è più lungo
Tale principio porta a conclusioni speculari nel caso opposto e, cioè, nel caso in cui la normativa interna preveda un termine di prescrizione più lungo di quello fissato all’articolo 3 del regolamento comunitario. In tali casi, sostiene la Corte, è lo stesso regolamento a consentire agli Stati di continuare ad applicare i più lunghi termini di decadenza previsti dalla normativa interna. In buona sostanza, poiché il diritto tedesco prevede una norma di prescrizione trentennale e poiché anche dopo l’entrata in vigore del regolamento n. 2988 i giudici germanici hanno continuato ad avvalersi di tale maggior termine per il recupero delle somme indebitamente percepite dagli operatori nazionali, la Corte giudica conforme alle disposizioni comunitarie l’azione di accertamento e recupero posta in essere dall’erario tedesco anche se eccedente il limite dei quattro anni di cui al predetto regolamento.
Le conclusioni relative al caso
In particolare, concludono i giudici, la correttezza dell’operato dello Stato tedesco risulta dalla circostanza che il regolamento de quo non ha imposto ai singoli Stati l’adozione di alcun meccanismo di comunicazione o notifica cui subordinare la legittimità del ricorso a un più lungo termine di prescrizione.
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