Per l’immatricolazione di motorhome, autocaravan e caravan, fabbricati nel territorio nazionale, mediante utilizzo di telai di provenienza comunitaria, non occorre effettuare il versamento dell’Iva relativa al prezzo di cessione mediante modello "F24 Iva auto UE".
È questo, in sintesi, il principio affermato nella risoluzione n. 19/E del 27 gennaio, con la quale l’agenzia delle Entrate ha chiarito ulteriormente l’ambito di applicabilità della procedura che condiziona l’immatricolazione o la voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario, alla contestuale presentazione di copia del modello F24 (articolo 1, comma 9, Dl 262/2006 – procedura del cd. F24 Iva auto Ue). Dal modello devono risultare, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta dal cedente in occasione della prima cessione nel territorio dello Stato.
La normativa di riferimento
Il Dl richiamato (convertito, con modificazioni, nella legge 286/2006) ha introdotto alcune misure di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da paesi comunitari e rivenduti in Italia (articolo 1, commi 9, 10 e 11).
In particolare, il comma 9 prevede che "Ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 (…) recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’Iva assolta in occasione della prima cessione interna".
Con i provvedimenti del direttore dell’agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2007 è stata data attuazione – a decorrere dal 3 dicembre 2007 – alle disposizioni introdotte dal comma richiamato.
In proposito, con la circolare 52/2008, l’Agenzia ha chiarito che, sotto il profilo soggettivo, la procedura in argomento è applicabile ai rivenditori abituali (soggetti passivi Iva) che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi al fine di rivenderli in Italia.
La risposta al quesito
Con la risoluzione, l’Agenzia risponde al quesito posto da una società che svolge l’attività di fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi, eccetera (codice attività 34200).
In particolare, la società chiedeva di sapere se, ai fini dell’immatricolazione di motorhome, autocaravan e caravan fabbricati nel territorio nazionale mediante utilizzo di telai, oggetto di acquisto intracomunitario, tornava applicabile la procedura dell’"F24 Iva Auto Ue".
Secondo i tecnici dell’Agenzia, nella fattispecie prospettata la procedura non va applicata.
La società, infatti, effettua acquisti intracomunitari di telai, che costituiscono una semplice componente tecnica del mezzo di trasporto che viene fabbricato interamente nel territorio italiano. Considerato che il telaio non è, di per sé, un mezzo di trasporto classificabile – secondo le disposizioni del codice della strada – tra gli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, non si realizza il presupposto per l’applicazione della procedura dell’"F24 Iva Auto Ue", rappresentato dall’acquisto intracomunitario di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
L’istante, pertanto, non sarà tenuta, ai fini dell’immatricolazione dei mezzi di trasporto realizzati, a effettuare il versamento dell’imposta relativa alla prima cessione interna degli stessi.
L’Agenzia precisa, tuttavia, che la procedura prevista dal comma 9 è applicabile, invece, nell’ipotesi in cui oggetto di acquisto intracomunitario sia un vero e proprio mezzo di trasporto, già completo e idoneo alla circolazione. In tal caso, infatti, l’attività di allestimento assumerebbe carattere marginale e, per l’immatricolazione, sarebbe necessario assolvere l’Iva relativa alla prima cessione interna mediante il modello "F24 Iva auto UE".
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