La prima parte della circolare n. 1/E del 26 gennaio fornisce alcune precisazioni in merito alla disciplina sulla indeducibilità delle "spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all’Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati" (comma 10, articolo 110 del Tuir) alla luce delle novità introdotte dalla Finanziaria 2008.
Nello specifico, l’articolo 1, comma 83, lettera h), numero 1), della legge 244/2007, prevede l’indeducibilità dei costi per le operazioni realizzate con imprese che non fanno parte della white list, un elenco di stati che saranno individuati con decreto ministeriale, ai sensi dell’articolo 168-bis del Tuir. La deduzione sarà ammessa nel caso di imprese residenti o localizzate in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella nuova lista.
La nuova disciplina può essere disapplicata se il residente, nel corso del procedimento di accertamento, prova che le imprese estere con le quali instaura dei rapporti, svolgono un’attività commerciale oppure che le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico (comma 11 dell’articolo 110). A tal proposito, l’Agenzia ricorda, per quanto riguarda il primo caso, la circolare che ha chiarito la portata delle prove documentali (circolare 29/2003) e, in relazione al secondo caso, la risoluzione 46/2004: quando si instaurano rapporti con fornitori residenti in un paese a fiscalità privilegiata, bisogna acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter dimostrare l’effettivo interesse economico.
Ai fini della disapplicazione della disciplina, il documento di prassi ricorda che l’articolo 21 della legge 413/1991 dà la possibilità al contribuente di chiedere all’Amministrazione finanziaria, tramite interpello, un parere in merito alla "natura ed al relativo trattamento tributario dell’operazione", parere che dovrà necessariamente tener conto dei presupposti richiesti dalla norma (attività commerciale o effettivo interesse economico). In questo caso, qualora cioè il contribuente si sia rivolto all’Amministrazione, le prove di cui al comma 11 dell’articolo 110 del Tuir, non dovranno essere fornite.
Per facilitare coloro che sono interessati alla disapplicazione della nuova disciplina, è stata prevista, dalla risoluzione 127/2003, la possibilità di individuare specifici settori o operazioni commerciali che, per le loro caratteristiche, soddisfano il requisito dell’inerenza sancito dal Tuir, anche se – precisa la circolare – il contribuente non è esonerato dall’obbligo di provare, in sede di accertamento, la sussistenza dei presupposti richiesti dal comma 11 dell’articolo 110 del Tuir. E’ solo l’istanza di interpello ai sensi dell’articolo 21 della legge 413/1991, infatti, che esonera il contribuente da tale onere.
L’ultima parte del documento di prassi tratta l’indeducibilità dei costi per prestazioni di servizi di professionisti residenti nei paesi a fiscalità privilegiata, cioè nei futuri paesi della white list dopo che verrà approvato il nuovo decreto previsto dal 168-bis.
Anche in questo caso, vale la regola che non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti dalle prestazioni di servizi (comma 12-bis dell’articolo 110 del Tuir) Tali spese, viene precisato, possono concorrere alla formazione del reddito delle imprese residenti purché queste forniscano all’Agenzia le prove indicate nel comma 11 dell’articolo 110 (cioè che svolgano "un’attività commerciale effettiva" o che le operazioni abbiano un "effettivo interesse economico").
La circolare 1/2007 conferisce un’ampia accezione ai "professionisti", facendo rientrare nella categoria tutti coloro che svolgono l’esercizio di arti e professioni, e, al contempo, chiarisce che con il termine "domiciliati" deve intendersi non solo coloro che sono fiscalmente residenti, ma anche i professionisti che ad esempio dispongono in loco di una base fissa da cui forniscono i propri servizi.
Infine, con la circolare 47/2008, sono state fornite le indicazioni sulla disapplicazione della disciplina sulla indeducibilità dei costi (comma 11 dell’articolo 110 del Tuir) in relazione ai professionisti. La prima esimente, la prova cioè che si svolge "un’attività commerciale effettiva", può essere fornita provando, ad esempio, che l’esercizio ha una base fissa nel paese a fiscalità privilegiata. Per "l’effettivo interesse economico" bisognerà dimostrare la motivazione economica in base alla quale si è scelto di avvalersi di un professionista domiciliato nel paradiso fiscale, come, per esempio, la peculiarità della prestazione effettuata.
Nuovo Fisco Oggi