Bollo auto, meno sette. È infatti il 2 febbraio (la scadenza ordinaria del 31 gennaio cade di sabato) l’ultimo giorno utile per versare il tributo dovuto dai proprietari di veicoli per i quali il precedente pagamento ha avuto validità fino al 31 dicembre 2008.
Sul sito internet dell’Agenzia sono disponibili un’accurata guida per saperne di più in materia di delibere regionali relative a agevolazioni destinate a determinati territori e a particolari tipologie di veicoli e un prodotto informatico che consente il calcolo dell’importo dovuto attraverso due modalità: in base alla potenza del veicolo (kw o cv) o alla targa.
Nessuna nuova, buone nuove per il 2009
Restano invariate le tariffe in vigore lo scorso anno su tutto il territorio nazionale. A distinguersi, soltanto la Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Toscana.
La prima ha deliberato, per il 2009, l’abbattimento del 10% di tutte le tariffe relative alla tassa automobilistica.
La Toscana, invece, ha previsto un meccanismo di esenzioni e riduzioni a favore dei veicoli a minor impatto ambientale.
Chi, quanto, come
Devono pagare il bollo auto i proprietari di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, per essere precisi chi risulta "titolare" del mezzo l’ultimo giorno stabilito per il versamento.
Il quantum è desunto a seconda della tipologia del veicolo. Per gli autocarri, ad esempio, va considerata la portata espressa in quintali, per i ciclomotori esiste un sistema di tassa fissa, mentre per le automobili e i motocicli la tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in kw.
Versare il bollo è oramai diventata un’operazione più che semplice. Oltre alle tradizionali modalità effettuabili presso uffici postali, rivendite tabacchi e delegazioni Aci, è possibile anche pagare on line, collegandosi ai siti che offrono questo servizio, primo fra tutti quello dell’Aci.
Oltre il 2 febbraio
Fermo restando che chi versa in ritardo è soggetto a interessi e sanzioni, la novità di quest’anno è la riduzione delle sanzioni prevista dal decreto legge 185/2008 (anticrisi) in caso di ravvedimento operoso. In sostanza, coloro che si mettono in regola nel termine di 30 giorni dalla scadenza, oltre al bollo, devono pagare una sanzione pari al 2,5% dell’importo della tassa. La misura della "punizione" sale al 3% se il ravvedimento avviene dopo i 30 giorni, ma in ogni caso entro un anno. Sanzione piena, invece, per chi "sfora" i dodici mesi: 30 per cento.
A parte, gli interessi (al tasso legale del 2,5% annuo), che vanno calcolati giorno per giorno a decorrere da quello successivo alla data di scadenza del mancato pagamento e fino al momento della regolarizzazione.
Naturalmente, per beneficiare degli sconti "da ravvedimento", è necessario provvedere al pagamento di tutte e tre le voci: tassa, sanzione e interessi.
Nuovo Fisco Oggi