La mancata riscossione di un credito deve essere provata da "elementi certi e precisi" affinché la perdita possa essere considerata deducibile dal reddito di impresa (articolo 101, comma 5, del Tuir), a meno che il soggetto debitore non sia sottoposto a procedura concorsuale; in questo caso, lo sconto si applica automaticamente.
A ribadirlo è la risoluzione n. 16/E del 23 gennaio, rispondendo a una società che vorrebbe dedurre la somma non incassata relativa a una posizione creditoria vantata nei confronti di alcune aziende sanitarie locali.
L’istante sostiene che, vista la difficile situazione economica degli enti in questione, la perdita non potrà essere recuperata dalla società neppure in futuro. Inoltre, precisa che le Asl sono state private dalla Regione di qualsiasi proprietà immobiliare e che i beni sono confluiti in un fondo comune di investimento di tipo chiuso diventando così non ipotecabili e impignorabili.
A sostegno della tesi della certa e definitiva non assolvibilità del debito, nell’interpello si legge che, nei confronti del "debitore più importante", il tribunale ha emesso un’ingiunzione di pagamento a cui ha fatto seguito un atto di precetto e un pignoramento presso terzi rimasto infruttuoso.
I tecnici dell’Agenzia precisano, innanzitutto, che l’applicazione della norma richiede un esame capillare e scrupoloso degli elementi per dimostrare l’effettiva perdita subita dal creditore, prima di legittimarne la deducibilità dal reddito, e che gli argomenti sostenuti dalla società siano insufficienti per fornire una risposta nel senso auspicato.
Secondo l’agenzia delle Entrate, la situazione economica delle aziende sanitarie non sembra escludere la possibilità di regolarizzazione del debito "anche nel breve termine", visto che le stesse non sono sottoposte a procedure concorsuali (fallimento – concordato preventivo – liquidazione coatta – amministrazione straordinaria), eventualità che invece farebbe accedere di diritto al trattamento fiscale disciplinato dall’articolo 101, qualificando ex lege l’insolvenza "definitiva".
Inoltre, l’infruttuoso pignoramento non può essere elemento certo dell’insolvenza ed è irrilevante che i beni immobili siano "non ipotecabili e impignorabili". In sostanza, l’Agenzia ritiene che la situazione di "illiquidità" denunciata possa essere considerata soltanto "temporanea".
Del tutto arbitrario, infine, viene reputato quanto affermato dalla società a proposito delle Asl che, essendo enti pubblici economici, sarebbero al riparo da eventuali richieste di fallimento. Al riguardo, i tecnici affermano che, anzi, la circostanza non fa che ben sperare nella futura estinzione del debito.
Anna Maria Badiali – Nuovo Fisco Oggi