Nell’ambito della notificazione dell’impugnazione ad una pluralità di parti, deve ritenersi applicabile al contenzioso tributario la disciplina di cui all’art. 330 c.p.c. con conseguente validità della notificazione eseguita presso il domicilio eletto presso il procuratore costituito.
In ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, le ipotesi di nullità in dipendenza di vizi meramente formali devono essere circoscritte alle ipotesi essenziali permanendo dunque valida la notificazione di una sola copia dell’atto in presenza di una pluralità di parti.
Sentenza n. 29290 del 10 giugno 2008 depositata il 15 dicembre 2008
Corte di cassazione, SS.UU. civ. – Pres. Carbone – Rel. Cicala
Processo tributario – Impugnazione – Notificazione – Luogo della notificazione – Modalità – Artt. 138, 160, 170, 330, 331 e 350 c.p.c. – Fattispecie – Procuratore costituito – Elezione di domicilio – Pluralità di parti – Consegna di unica copia
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