La clausola di "standstill" posta nelle direttive sull’Iva (77/388 del 1977 e 2006/112 del 2006) consente agli Stati membri di prevedere in via derogatoria l’indetraibilità d’imposta in relazione a fattispecie non previste dal legislatore comunitario, a condizione che la relativa fonte normativa sia da farsi risalire ad epoca anteriore all’adesione alle disposizioni comunitarie in materia di Iva; le eventuali modifiche successive a tali fattispecie derogatorie dovranno, di contro, rilevare una coerenza con dette disposizioni, in difetto della quale potrebbe chiedersi la disapplicazione della norma interna contenente dette modifiche. Questi in sintesi i principi emersi in una recente sentenza della Corte di Giustizia (22/12/2008, proc. C-414/07) in merito a una questione sottoposta dagli organi del contenzioso polacco.
La questione di diritto
Una società di diritto polacco aveva chiesto all’amministrazione finanziaria di poter detrarre l’Iva sulle spese di carburante secondo quanto consentito dalla normativa vigente al momento dell’entrata in vigore della direttiva comunitaria; ciò, in quanto tale materia era stata oggetto di successivi interventi del legislatore fiscale tali da ampliare l’ambito dell’indetraibilità d’imposta. Nel rimettere gli atti i giudici nazionali ponevano una serie di questioni afferenti i rapporti tra l’ordinamento interno e quello comunitario: si poneva il dubbio se la legislazione di un paese membro potesse variare i criteri di indetraibilità Iva vigenti al momento dell’adozione della direttiva Iva, nonché se un’eventuale variazione normativa "in pejus" di tali criteri avesse potuto determinare la disapplicazione della norma contenente una nuova misura fiscale di carattere più restrittivo rispetto a quella prevista dalle disposizioni comunitarie.
L’indetraibilità dell’Iva nel sistema comunitario
Secondo la Corte adita le restrizioni alla detrazione Iva alterano in generale uno dei principi cardine del sistema dell’Iva, quale quello della c.d. "neutralità" atteso che, per la spesa per la quale opera l’indetraibilità dell’Iva, si determina una tassazione definitiva in capo al soggetto passivo; ciò rende manifesto che nell’impianto della direttiva le deroghe alla detrazione Iva sono ammesse unicamente per specifiche spese, ritenute oggettivamente non inerenti all’attività d’impresa – quali quelle "suntuarie, di divertimento o di rappresentanza") – per la cui interpretazione peraltro non possono che adottarsi criteri "restrittivi".
Le deroghe alla legislazione comunitaria in tema di spese per le quali opera l’indetraibilità Iva sono ammesse se le relative misure sono vigenti al momento dell’entrata in vigore della direttiva 77/377 (applicazione della c.d. clausola di "standstill"). A tali fini viene rilevato che è compito del giudice nazionale vigilare sull’individuazione del momento temporale nel quale viene prodotta una norma restrittiva nel senso sopra indicato. Inoltre, una norma prodotta successivamente all’adesione del Paese membro ai canoni comunitari, determinante un effetto estensivo delle fattispecie per le quali opera l’indetraibilità dell’imposta, è ammessa se risulta coerente con il sistema comunitario dell’Iva, eventualità ricorrente quando l’ambito della nuova norma è riconducibile alle ordinarie fattispecie della direttiva menzionata (spese non inerenti le attività soggette a Iva, tra cui spese "suntuarie, di divertimento o di rappresentanza"); in caso contrario potrebbe determinarsi, come nel caso di specie, la disapplicazione della misura fiscale restrittiva fissata dalla norma interna.
Cesare Rossi – Nuovo Fisco Oggi