Con la pubblicazione del provvedimento firmato oggi dal direttore dell’Agenzia, viene aggiunto un altro tassello all’operazione "bonus famiglia". È opportuno ricordare che i modelli per la richiesta del beneficio – uno per ottenere il bonus dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, l’altro per chiederlo direttamente all’agenzia delle Entrate – possono essere trasmessi esclusivamente via web (provvedimento 5 dicembre 2008).
Ecco dunque le precise modalità da seguire per inviare correttamente i dati.
All’interno della descrizione degli step informatici da rispettare, particolare importanza è data all’esattezza dei codici fiscali riportati (sia del contribuente sia del sostituto sia dell’intermediario incaricato dell’invio), pena lo scarto della dichiarazione nella fase di accettazione.
In generale, l’esclusione può avvenire anche in presenza di dati non conformi alle indicazioni contenute nelle specifiche.
Tuttavia, se il modello è inviato da un sostituto, un ente pensionistico o un intermediario, alcune anomalie possono non inficiare il buon fine della richiesta, a condizione che coloro che hanno effettuato la trasmissione ammettano di esserne a conoscenza (ad esempio, un’incompleta o errata compilazione dei singoli righi del prospetto dei familiari a carico).
Le date per l’agenda
Se il beneficio è richiesto con riferimento al 2007, il termine di presentazione dell’istanza al sostituto d’imposta o ente pensionistico è il 31 gennaio (data spostata al 28 febbraio nel testo del decreto anticrisi approvato dalla Camera e attualmente all’esame del Senato per l’approvazione definitiva). Nel caso in cui la richiesta si riferisce a redditi e situazione familiare dell’anno 2008, la scadenza è fissata al 31 marzo 2009.
Coloro che non hanno ricevuto il bonus tramite il sostituto, devono inoltrare telematicamente l’istanza all’agenzia delle Entrate con l’apposito modello. In questo caso, la scadenza è il 31 marzo 2009, se la richiesta è fatta per l’anno 2007. Stessa soluzione, ma con scadenza al 30 giugno 2009, anche per chi presenta l’istanza in riferimento al 2008 ed è esonerato dalla presentazione della dichiarazione.
Paola Pullella Lucano – Nuovo Fisco Oggi