Il giudicato penale non è suscettibile conseguire automatica efficacia e fare stato nel processo tributario. Compete al giudice del merito, nella formazione del proprio libero convincimento e valutazione degli elementi di prova, verificare quali risultanze del giudizio penale comportino riflessi sulla legittimità e fondatezza della pretesa tributaria.
L’Amministrazione finanziaria che intenda contestare la sussistenza di determinate operazioni economiche asserite come fittizie ovvero inesistenti non deve limitarsi a generiche affermazioni od al mero disconoscimento della documentazione offerta dal contribuente essendo onerata della dimostrazione, anche tramite indizi e presunzioni, di simile asserzione.
D’altro canto, in dipendenza di circostanziata contestazione spetta al contribuente dimostrare l’effettività delle operazioni qualificate come inesistenti.
Sentenza n. 29396 del 13 novembre 2008 depositata il 16 dicembre 2008
Corte di cassazione, Sezione tributaria – Pres. Miani Canevari, Rel. Carneo
Processo tributario – Giudicato – Effetti del giudicato – Giudicato penale – Invocabilità – Art. 654 c.p.p. – Limiti Accertamento – Imposta sul valore aggiunto – Operazioni inesistenti – Onere della prova – Ripartizione – Art. 2697 c.c.
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