La principale novità del modello 730/2009 è rappresentata dalla possibilità, concessa ai lavoratori a tempo indeterminato del settore privato, di ottenere dal datore di lavoro una tassazione sostitutiva del 10 per cento. Naturalmente, nel caso in cui la stessa agevolazione non sia già stata fruita direttamente in busta paga. Trattandosi di una facoltà, infatti, è possibile che gli emolumenti aggiuntivi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria pur in presenza dei presupposti per la detassazione. Tra l’altro, la scelta del sostituto di imposta poteva essere orientata tanto da un’espressa richiesta del lavoratore quanto da una scelta di opportunità fatta dal medesimo datore di lavoro che riteneva la tassazione ordinaria più favorevole al dipendente.
Allo stesso modo, attraverso la compilazione del rigo C5 della dichiarazione, è possibile optare per la tassazione ordinaria qualora si sia precedentemente fruito della detassazione. Ciò sia per scelta del contribuente sia per mancanza dei presupposti che sorreggono l’applicazione dell’imposta sostitutiva.
In generale, la compilazione dell’apposito rigo si rende necessaria ogni qual volta manchino i presupposti per l’utilizzo dell’agevolazione e questa sia stata comunque precedentemente goduta. A tal proposito, è bene ricordare che il beneficio valeva entro il limite di 3mila euro, con riferimento al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, e solo relativamente a compensi per prestazioni di lavoro straordinario o supplementare ovvero per incrementi di produttività.
A titolo di considerazione, e sebbene ciò non produca effetti sulla dichiarazione per il 2009, è interessante notare come la detassazione al 10%, con nuovi limiti di valore, sia stata prorogata anche per l’anno d’imposta 2009, ma solo con riguardo ai premi di produttività e non più per gli straordinari.
Compilazione obbligatoria
La compilazione del rigo C5 è obbligatoria nel caso in cui siano stati percepiti compensi da più datori di lavoro. L’ipotesi più ricorrente, nella pratica, è quella che si verifica quando il contribuente si trova in possesso di più Cud relativi al 2008, non conguagliati e nei quali la somma degli importi dei compensi assoggettati a imposta sostitutiva risulta superiore a 3mila euro. In questo caso, più datori di lavoro hanno assoggettato i compensi corrisposti per lavoro straordinario a imposta sostitutiva e il lavoratore ha fruito della tassazione agevolata su un ammontare di compensi complessivamente percepiti eccedenti il limite previsto dalla norma agevolativa.
L’altra ipotesi si verifica quando, pur avendo superato il limite massimo di 30mila euro di reddito di lavoro dipendente nel corso del 2007, si è comunque beneficiato dell’imposta sostitutiva pur in mancanza dei requisiti previsti. In tal caso, il lavoratore dovrà chiedere la tassazione ordinaria dei compensi ricevuti.
Compilazione facoltativa
I lavoratori dipendenti che hanno percepito compensi di lavoro straordinario, pur non essendo obbligati alla compilazione del rigo, hanno la facoltà di optare per una modalità di tassazione differente da quella applicata dal sostituto d’imposta se ritengono quest’ultima meno vantaggiosa. Il caso di scuola è rappresentato dal soggetto che ha interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva i compensi percepiti per lavoro straordinario che il datore di lavoro sua sponte ha assoggettato a tassazione ordinaria.
Nella versione diametralmente opposta, invece, il lavoratore può avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria i compensi percepiti per lavoro straordinario o incrementi di produttività. In tal caso, il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i compensi, considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto.
Detassazione contratti di produttività per il 2009
Per il 2009, la detassazione viene applicata sull’importo maggiorato di 6mila euro.
La condizione per ottenere l’agevolazione è rappresentata dal non avere superato nel 2008 un reddito complessivo di lavoro dipendente di 35mila euro al lordo della porzione di reddito già detassato in quell’anno. In questi termini si esprime l’articolo 5 del Dl 185/2008 nel prorogare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, le misure sperimentali previste per il solo incremento della produttività del lavoro (articolo 2, comma 1, lettera c), del Dl n. 93/2008).
Sergio Mazzei – Nuovo Fisco Oggi