La sentenza emessa in data odierna dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a chiusura del procedimento C- 281/07, concerne la portata applicativa del regolamento Ue n. 2988 che, entrato in vigore nel dicembre 1995, detta una serie di disposizioni generali in materia di controlli, misure e sanzioni amministrative per irregolarità relative ai pagamenti in favore dei beneficiari designati dalle politiche comunitarie. In particolare il regolamento, all’articolo 1, definisce come irregolarità "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o omissione di un operatore economico recante pregiudizio al bilancio della Comunità" e fissa, all’articolo 3, un termine di prescrizione per l’accertamento delle predette violazioni pari a quattro anni, pur riconoscendo ai singoli Stati la possibilità di applicare un termine prescrizionale più lungo.
L’oggetto della controversia
La controversia in esame riguarda, per l’appunto, l’accertamento del termine di prescrizione applicabile al recupero di restituzioni (rectius, sovvenzioni) all’esportazione indebitamente concesse a un esportatore a causa di un errore commesso dalle autorità nazionali a ciò competenti. A tal proposito la ricorrente, la società tedesca Lagra Gmbh, a cui le autorità doganali tedesche imputano di aver conseguito nel 1995 indebite sovvenzioni all’esportazione in quanto commisurate ad un numero di merce (bovini) esportata superiore a quello riscontrato oppone di aver prontamente avvertito l’Amministrazione sul reale numero di capi esportati e che la liquidazione delle sovvenzioni in misura maggiore a quella spettante è ascrivibile soltanto a inadempienza dell’autorità.
La richiesta del giudice del rinvio
La questione insorta è stata deferita alla competenza della Corte comunitaria cui il giudice del rinvio ha chiesto di valutare se il termine prescrizionale fissato dal regolamento comuniatrio n. 2988, che la ricorrente pretende violato atteso che l’azione di recupero da parte delle autorità doganali tedesche è stata intrapresa oltre il termine di quattro anni dalla presunta infrazione, sia applicabile anche nel caso in cui il recupero delle sovvenzioni nei confronti di un esportatore non sia dovuto a irregolarità da lui commesse.
La posizione degli eurogiudici
La Corte di Giustizia è stata oltremodo chiara: l’articolo 1, n. 2 del predetto regolamento considera irregolarità "qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico..". Rifacendosi alle osservazioni dell’Avvocato generale, i giudici comunitari concordano nel ritenere che in tale definizione non rientra il caso in cui l’irregolarità è ascrivibile a un comportamento (attivo o omissivo) dell’autorità nazionale responsabile della concessione di una restituzione all’esportazione. Nel caso di specie, proseguono i giudici, è pacifico che il pagamento in eccesso della restituzione all’esportazione sia da ascrivere all’Amministrazione doganale che non ha tenuto in alcun conto della sollecita segnalazione con cui l’esportatore Lagra comunicava la diminuzione del numero dei capi esportati. Pertanto, non essendo ravvisabile una violazione da parte dell’esportatore, non può applicarsi il termine di prescrizione di quattro anni sancito dall’articolo 3 del citato regolamento. Né può invocarsi, come invece suggerito dalle autorità nazionali, il termine di prescrizione previsto dalle disposizioni del diritto tedesco. Difatti, poiché tale normativa prevede per le azioni di recupero di somme indebitamente versate un termine di prescrizione di 30 anni, la Corte considera manifestamente sproporzionato detto termine se comparato con il termine quadriennale previsto dal diritto comunitario. Osserva la Corte, a tal proposito, che il principio di proporzionalità vigente in ambito comunitario richiede quanto meno che le prescrizioni previste dal diritto interno, per poter essere legittimamente applicate a violazioni che si ripercuotono sugli interessi della Comunità, presentino caratteri di omogeneità con quelle previste dagli strumenti di diritto comunitario. In assenza di tali caratteristiche le disposizioni nazionali non possono trovare applicazione.
Raffaella Salerno – Nuovo Fisco Oggi