Contribuenti minimi: collaboratori familiari senza obblighi Irpef

Un punto di assoluta novità del modello Unico 2009 – la cui bozza è disponibile da tempo sul sito internet dell’Agenzia – è rappresentato dal quadro CM (contribuenti minimi). Il 2008, infatti, è il primo anno di applicazione del regime semplificato per "piccoli" imprenditori e professionisti, introdotto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge finanziaria per il 2008. Per la prima volta, dunque, dovrà essere compilato questo quadro che presenta regole completamente nuove.

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo dei soggetti che rientrano nel regime è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso, nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione. Si applica, quindi, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, il "principio di cassa" con l’ulteriore novità dell’immediata e integrale rilevanza dei costi relativi ai beni strumentali (il costo dei beni strumentali è interamente deducibile nell’anno di acquisto degli stessi).
E’ stata anche prevista la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali ed è ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti.

Ai contribuenti minimi si applica un regime ricco di semplificazioni e di esoneri. Essi, infatti:

sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa Iva
sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul redditi
sono esenti dall’imposta sulle attività produttive (Irap)
non sono soggetti agli studi di settore e ai parametri.
Il reddito prodotto dai contribuenti minimi, inoltre, è tassato con una imposta sostitutiva del 20% e a esso, quindi, non si applica il regime ordinario di tassazione ai fini Irpef.

Il reddito dei collaboratori familiari dell’impresa "minima"
Una peculiarità legata ai collaboratori familiari dell’impresa "minima" è riportata nelle istruzioni del quadro RH. In esse, infatti, si legge "…Si precisa che, nel caso in cui l’imprenditore nell’ambito dell’attività dell’impresa familiare, si sia avvalso del regime dei contribuenti minimi… i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento riferibili al reddito ad essi imputato dall’imprenditore, in quanto l’imposta sul reddito prodotto dall’impresa familiare è stata versata interamente dall’imprenditore".
I collaboratori dell’impresa familiare che ha adottato il regime dei minimi non devono, pertanto, compilare il quadro RH. Il reddito è tassato tutto in capo al titolare dell’impresa familiare con applicazione dell’imposta sostitutiva del 20% e i collaboratori familiari non hanno alcun obbligo dichiarativo e di versamento relativamente al reddito a essi imputato dall’imprenditore.

Detrazioni per carichi di famiglia
La tassazione in capo al titolare dell’impresa familiare del reddito imputato ai collaboratori fa sì che questi ultimi abbiano un reddito complessivo pari a zero (in assenza, ovviamente, di altri redditi).
Laddove, tuttavia, la quota di reddito imputata ai collaboratori familiari superasse il limite previsto dal Tuir (2.840,51 euro), essi non possono essere considerati fiscalmente a carico. Per espressa previsione normativa (articolo 9, comma 1, del decreto ministeriale del 2 gennaio 2008), il reddito d’impresa nel regime dei minimi non concorre alla formazione del reddito complessivo, ma rileva ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia. Nelle istruzioni del "prospetto di imputazione del reddito dell’impresa familiare" del quadro RS (che dovrà essere compilato dal titolare dell’impresa familiare), si legge infatti: "…nel caso in cui il titolare dell’impresa familiare, abbia adottato il "regime dei contribuenti minimi" deve comunque compilare il presente prospetto anche se i collaboratori non riporteranno tali dati nel quadro RH del proprio modello Unico in quanto l’imposta sostitutiva è stata interamente assolta dal titolare dell’impresa familiare, tuttavia detto reddito rileva ai fini dell’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 12, comma 2 del TUIR".
Sarà tale prospetto, quindi, che consentirà all’Amministrazione finanziaria di "rintracciare" il reddito attribuito ai collaboratori familiari dell’impresa "minima".

Domenico Giuliano – Fisco Oggi

 

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