Chiamata alla trasmissione per tutti i soggetti coinvolti nella riscossione dei tributi comunali. Dovranno inviare i dati, distinti per contribuente e per ciascun anno di imposizione, relativi ai versamenti effettuati a titolo di imposta comunale sugli immobili e di imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche, con sanzioni e interessi.
Lo prevede il decreto ministeriale 10 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre. La trasmissione dovrà avvenire secondo gli standard di sicurezza previsti dai protocolli della Pubblica amministrazione.
Il provvedimento, composto di sette articoli e un allegato con le caratteristiche della trasmissione, indica quali sono i dati da inviare (sono esclusi quelli relativi ai versamenti unitari effettuati con modello F24) e i soggetti tenuti all’adempimento, cioè i Comuni, l’agente della riscossione che svolge attività di riscossione per l’ente locale, i soggetti a cui gli enti locali hanno affidato la riscossione dei tributi e la società Poste italiane Spa.
Tali dati devono essere conservati in copia informatica per un periodo di tempo di sei anni a decorrere dalla data della loro trasmissione al ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, direzione Federalismo fiscale.
Per conoscere le istruzioni relative alla procedura e scaricare il certificato digitale, i Comuni possono accedere dal 22 dicembre a un’apposita area riservata del portale del Dipartimento delle finanze, alla pagina "Fiscalità locale".
Per quanto riguarda invece gli agenti della riscossione, gli affidatari della riscossione dei tributi locali e la società Poste italiane Spa, la richiesta del certificato digitale va effettuata alla direzione Federalismo fiscale dal responsabile del servizio, anche tramite le rispettive associazioni di categoria.
I comuni che hanno previsto modalità di pagamento aggiuntive rispetto al bollettino di conto corrente postale o al versamento unitario con F24, devono trasmettere, entro il 31 ottobre dell’anno di riferimento, i dati relativi ai versamenti eseguiti con tali modalità fino al 31 luglio dello stesso anno, ed entro il 31 marzo dell’anno successivo i dati relativi ai versamenti eseguiti entro il 31 gennaio dello stesso anno. La stessa tempistica è prevista anche per gli agenti della riscossione e gli affidatari dell’Ici e dell’Iscop e per la società Poste italiane Spa in riferimento ai Comuni per i quali provvede alla rendicontazione dei bollettini.
Paolo Tenaglia – Fisco Oggi