Lo straniero è escluso dal limite dei mille euro in contanti

I cittadini stranieri che acquistano beni o servizi in Italia sono esclusi dalla norma che limita il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi pari o superiori a mille euro. La deroga è contenuta nell’articolo 3, commi 1 e 2, del Dl 16/2012 (“semplificazioni tributarie”), entrato in vigore lo scorso 2 marzo, e riguarda anche le operazioni effettuate da quel giorno fino alla pubblicazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il quale sarà approvato il modello di comunicazione preventiva che gli operatori interessati sono tenuti a inviare, stabilendone modalità e termini di trasmissione (comunicato stampa del 13 marzo).
 
Si tratta, in particolare, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate, da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo, nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e, comunque, diversa da quella di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, che hanno la residenza al di fuori del territorio italiano.
 
Il Dl 16/2012 prevede che gli operatori interessati devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate e rispettare i seguenti adempimenti:

  • acquisire, all’atto dell’operazione, una fotocopia del passaporto del cliente e una sua autocertificazione con la quale attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e di essere residente fuori dall’Italia
  • nel primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, versare il denaro cash incassato in un proprio conto corrente e consegnare all’operatore finanziario fotocopia sia del documento di identità del cliente sia del documento fiscale (fattura, ricevuta o scontrino) rilasciato.

 
Tali adempimenti dovranno essere rispettati anche in relazione alle operazioni intercorse tra il 2 marzo e la pubblicazione del modello per la comunicazione. Da quel momento, gli operatori avranno a disposizione 15 giorni per l’invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

 
Fonte: Agenzia delle Entrate
 
 

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