Migliorare il sistema di imposizione indiretta nel mercato interno potenziando la cooperazione tra Stati membri attuali ed i potenziali futuri Stati membri, nonché tra gli stessi e la Commissione per rafforzare il sistema di lotta antifrode. Sono questo gli obiettivi che si prefigge di raggiungere la terza edizione del programma Fiscalis, detto Fiscalis 2013. Rispetto alle precedenti versioni, Fiscalis 2013 interviene specificamente sul meccanismo impositivo dell’imposta sul valore aggiunto e delle accise, in materia di imposizione sul reddito, sul patrimonio e in tema di imposte sui premi assicurativi. In particolare, in materia di Iva, il programma considera prioritari i seguenti obiettivi: efficienza, efficacia e generalizzazione delle attività di scambio di informazioni in un’ottica di cooperazione amministrativa tra Stati; affinamento della formazione e della specializzazione dei funzionari partecipanti, in modo da consentire loro di raggiungere un livello elevato di conoscenza del diritto comunitario e della sua applicazione nei Paesi membri; il costante miglioramento delle procedure amministrative in funzione delle esigenze delle amministrazioni e dei contribuenti, attraverso lo sviluppo e la diffusione della normativa di prassi rilevante. Tra le misure concrete volte a incrementare la cooperazione tra Amministrazioni, il programma comunitario finanzia l’organizzazione di seminari per funzionari, scambi e visite di studio nei Paesi partecipanti, controlli multilaterali e gruppi di progetto in cui i funzionari di diversi Paesi lavorano insieme su temi specifici.
Gli altri elementi chiave
Altri elementi chiave che giocheranno un ruolo strategico nella lotta alle frodi sono: l’elaborazione di un approccio comune in materia di registrazione e cancellazione delle posizioni Iva degli operatori economici; l’adozione di misure per impedire l’ingresso delle "società fittizie" nel sistema Iva; le tecniche di controllo per individuare le "società fittizie"; le misure per fare cessare la frode della "società fittizia" individuata; le procedure di recupero dell’Iva in caso di individuazione della frode della "società fittizia"; l’eventuale adozione di provvedimenti di sospensione del pagamento dell’Iva su tutte le transazioni nazionali tra aziende; la creazione di un legame tra detrazione dell’Iva operata dall’acquirente e il versamento all’Erario da parte del fornitore.
La registrazione e cancellazione delle posizioni Iva degli operatori economici
L’accesso ad informazioni aggiornate sulla posizione Iva di un soggetto è essenziale per combattere le frodi. Infatti, la partita Iva è l’elemento chiave intorno al quale gravitano i controlli operati dalle amministrazioni finanziarie. Nello stesso tempo, per i fornitori delle transazioni intracomunitarie essa costituisce il fattore determinante nel propedeutico esame eseguito sulla posizione Iva del cliente, essenziale alla determinazione del corretto trattamento fiscale applicabile. Per tali motivi, è indispensabile aggiornare regolarmente il registro dei soggetti passivi Iva per garantire un maggiore affidabilità dei dati consultabili, prevedendo un’eventuale responsabilità degli Stati membri in relazione alle informazioni inserite nel registro, specie se superate o erronee. A oggi è già stato raggiunto un accordo sul miglioramento dell’accesso centralizzato ai dati sulle partite Iva accessibili dal sito Internet, in modo da consentire agli operatori di avere conferma della partita Iva, del nome e dell’indirizzo dei loro partner commerciali in tutti gli Stati membri.
Un’altra misura importante consiste nell’operare la cancellazione dalla banca dati dei soggetti passivi per i quali si è accertata l’assenza di effettuazione di operazioni. Purtroppo, l’esperienza acquisita ha fatto emergere che a volte società "dormienti" o anche "società fittizie" schedate restano iscritte nella banca dati Vies a causa della rigidità delle procedure nazionali. Pertanto, è essenziale che le amministrazioni fiscali verifichino automaticamente se le partite Iva sono ancora attive e, in caso contrario, provvedano alla cancellazione dalla banca dati Vies.
In assenza di un impegno forte da parte degli Stati membri per la soluzione di questa annosa questione, è prevedibile che gli autori delle frodi continuino a sfruttare le debolezze dell’attuale meccanismo dell’Iva.
Le misure per impedire l’ingresso delle "società fittizie" nel sistema Iva
In primo luogo è importante rafforzare l’attività di indagine sulle aperture di nuove posizioni Iva, per impedire l’ingresso nel sistema di soggetti passivi fittizi, creati al solo scopo di realizzare operazioni fraudolente. Inoltre, va assicurato un monitoraggio costante (ogni sei o dodici mesi) degli operatori "a rischio", la cui registrazione non può essere rifiutata. Tali misure andrebbero ad affiancarsi a quelle che consentono all’Amministrazione fiscale di imporre garanzie finanziarie, dichiarazioni Iva mensili o programmi di ispezione speciali sui nuovi operatori sospetti.
Le tecniche di controllo per individuare le "società fittizie"
Malgrado l’adozione di misure preventive, è necessario istituire anche degli appositi sistemi di intelligence e di valutazione dei rischi al fine di riuscire ad individuare, fin da subito, le società potenzialmente fittizie. La valutazione principale dei rischi attraverso l’analisi delle dichiarazioni Iva, le incongruenze rilevate nel Vies revisionato e lo scambio di informazioni eseguito in seno ad Eurocanet costituiscono tecniche che vanno implementate e promosse.
Le misure per fare cessare la frode della "società fittizia" individuata
Affinché le strategie di lotta contro la frode della "società fittizia" abbiano successo è necessario che l’individuazione precoce della potenziale frode sia accompagnata dalla sospensione dei rimborsi Iva all’acquirente, in attesa dell’esito delle indagini intraprese. Per tale motivo, alcuni Stati membri hanno indirizzato in tal senso la loro legislazione e le procedure amministrative in materia di rimborsi Iva. Inoltre, andrebbe assicurata la tempestiva cancellazione della posizione Iva delle società fittizie allo scopo di impedire che queste continuino ad operare nei circuiti economici.
Il recupero dell’Iva in caso di individuazione della frode della "società fittizia"
Altro versante su cui agire è costituito dal rafforzamento della capacità delle Amministrazioni fiscali di recuperare l’Iva non pagata. Nella maggior parte dei casi, non sussistendo possibilità reali di recuperare l’IVA dalla società fittizia, una metodologia efficace è quella di rifiutare la detrazione o l’esenzione IVA alle altre parti coinvolte nella frode. Per alleggerire l’onere della prova nei meccanismi di frode complessi, alcuni Stati membri hanno rafforzato di recente la loro legislazione antifrode introducendo la "responsabilità in solido" in campo fiscale. Questa misura, che trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 21 della direttiva 77/388/Cee, comporta che, se un soggetto d’imposta sapeva o avrebbe dovuto sapere delle attività fraudolente dell’altro contraente, esso diventa responsabile del pagamento dell’Iva dovuta. In alcuni Stati membri (Regno Unito e Olanda) l’introduzione della responsabilità in solido ha già avuto un chiaro effetto deterrente e sembra essere efficace.
La sospensione del pagamento dell’Iva su tutte le transazioni nazionali tra aziende
Le perdite finanziarie causate dalla frode carosello sono dovute al mancato pagamento dell’Iva da parte della società fittizia, che poi viene portata in detr
azione o chiesta a rimborso da un altro operatore. Di conseguenza, la formulazione di una proposta di sospensione del pagamento dell’Iva in tutte le transazioni tra soggetti passivi, pur offrendo alcuni vantaggi nella lotta contro le frodi carosello (per il venir meno della detrazione o dell’accesso al rimborso), non porrebbe il sistema al riparo da altri rischi. Infatti, i regimi di sospensione minano uno dei principi fondamentali dell’Iva, ossia il meccanismo del pagamento frazionato, volto ad assicurare che il sistema impositivo si autodisciplini e suddivida chiaramente le responsabilità tra l’acquirente ed il venditore. In un regime di sospensione in cui l’intero onere della riscossione dell’imposta ricade sull’anello finale della catena al consumo si aprono nuovi scenari di rischio (le transazioni tra soggetti passivi e consumatori possono essere schermate da transazioni apparentemente concluse tra soggetti passivi e la possibilità di comperare a prezzi netti può agevolare il diffondersi dell’economia sommersa).
In secondo luogo, le Amministrazioni fiscali avrebbero bisogno di disporre di risorse decisamente maggiori in termini di personale e tecnologie, allo scopo di sottoporre a controllo incrociato tutte le transazioni tra soggetti passivi, rafforzando, contempo, il controllo sull’anello terminale al consumo, su cui grava l’intero onere della riscossione dell’imposta.
In terzo luogo, gli operatori verrebbero gravati di oneri amministrativi decisamente maggiori. Come nell’attuale sistema delle transazioni intracomunitarie, tutte le transazioni nazionali dovrebbero essere dichiarate alle autorità fiscali e gli operatori dovrebbero controllare la posizione Iva dei loro clienti.
Da una visione d’insieme emerge chiaramente che un sistema di sospensione è gravoso per gli operatori, costoso per le amministrazioni finanziarie e suscettibile di aprire il sistema Iva, scardinato nel suo meccanismo naturale, a nuovi scenari di rischio.
Detrazione Iva e pagamento dell’imposta o suo versamento
La frode della società fittizia è possibile soltanto perché i soggetti d’imposta hanno la facoltà di detrarre l’Iva indipendentemente dal versamento dell’imposta all’Erario da parte del fornitore. Alcune autorità nazionali hanno lanciato la proposta di modificare le regole sulla detrazione dell’Iva, legandole al versamento dell’imposta da parte del fornitore. Un altro dei sistemi suggeriti propone di utilizzare la possibilità offerta dall’articolo 10, paragrafo 2, terzo comma, della sesta direttiva Iva per rafforzare le regole sulla detrazione dell’Iva. Gli Stati membri possono prevedere, per alcune transazioni o alcune categorie di operatori commerciali, che l’Iva diventi esigibile (e quindi detraibile) soltanto al momento del pagamento del prezzo. Per essere realmente efficace, tale sistema andrebbe accompagnato da un sistema di controlli incrociati.
Eleonora Mennella – Fisco Oggi