Non sono soggetti a tassa di concessione governativa gli aggiornamenti, anche sostanziali, annotati sulla licenza per la pesca professionale marittima, in quanto non vengono posti in essere nuovi atti. Il tributo è invece dovuto nuovamente in tutti i casi in cui i mutamenti sostanziali della licenza stessa rendono necessaria la sua sostituzione e la conseguente emanazione di un nuovo titolo amministrativo. Questo è quanto ha stabilito l’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 391/E del 20 ottobre.
La questione
Il dipartimento delle Entrate dell’allora ministero delle Finanze aveva precisato, con la circolare 214/2000, che la tassa sulle concessioni governative nell’ipotesi di variazioni tecniche della nave non era dovuta in quanto, sostanzialmente, non si era in presenza di un nuovo titolo amministrativo, presupposto applicativo del tributo. Inoltre, a seguito dell’emanazione del decreto 22 gennaio 2004 del ministero delle Politiche agricole e forestali, nei casi espressamente indicati è stato previsto che “Il comandante dell’Ufficio di iscrizione delle navi da pesca…apporta sulla licenza ogni variazione riguardante i dati relativi all’impresa di pesca, sede, provincia, indirizzo, R.I.P., nome della nave, ufficio marittimo di iscrizione della nave, proprietà” (articolo 1).
Il dubbio è sorto proprio in relazione al caso di variazioni sostanziali che, tuttavia, è possibile annotare sulla licenza già esistente e in corso di validità.
La vigente legge disciplinante la tassa sulle concessioni governative prevede il pagamento del tributo per il rilascio della “Licenza per la pesca professionale marittima…: per ogni unità adibita…” nella misura di 404 euro. Dunque, il suo presupposto applicativo si verifica anche nel caso in cui si renda necessario rinnovare il titolo amministrativo poiché il precedente ha cessato di avere validità, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 del Dm del 1995 che disciplina il rilascio delle licenze di pesca.
Nelle norme disciplinanti la tassa non è contemplato il suo pagamento per il semplice aggiornamento della licenza che, infatti, anche nella circolare ministeriale 214/2000 era considerato esente in tutti i casi in cui i mutamenti dell’atto, non essendo sostanziali, non rendevano necessaria la sua sostituzione e la conseguente emanazione di una nuova licenza.
L’agenzia delle Entrate, ha seguito lo stesso iter argomentativo, considerando non dovuta la tassa sulle concessioni governative in conseguenza degli aggiornamenti apportati sulla licenza di pesca in corso di validità, senza che da tali eventi scaturisca l’emanazione di un nuovo atto (licenza).
Un’interpretazione che ha, quindi, superato alcune delle istruzioni contenute nella citata circolare 214/2000, in conseguenza di aggiornamenti della licenza oggi possibili senza la sostituzione del provvedimento autorizzatorio che si possiede.
Anna Rita Zannella – Fisco Oggi