L’imprenditore individuale che, usufruendo della possibilità introdotta dalla Finanziaria 2008, esclude dal patrimonio di impresa un immobile strumentale per natura, locato nei primi mesi del 2008 con applicazione dell’Iva, deve procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta emettendo una nota di variazione. L’esclusione, inoltre, comporta l’applicazione dell’imposta di registro con aliquota del 2% anziché dell’1%. Se, poi, l’immobile estromesso rientra tra quelli abitativi con cessione esente da imposta sul valore aggiunto (art. 10, comma 8-bis Dpr 633/72), la maggiorazione Iva dell’imposta sostitutiva, da determinare sulla base dell’aliquota applicabile al valore normale del bene, non risulta dovuta. Questi, in estrema sintesi i chiarimenti contenuti nella risoluzione n. 390/E di oggi, con cui l’Agenzia fornisce indicazioni in merito alla corretta applicazione della norma contenuta nella Finanziaria 2008 che consente agli imprenditori individuali di escludere gli immobili strumentali dal patrimonio d’impresa.
In particolare, la richiesta di consulenza giuridica riguarda in primo luogo la disciplina applicabile, ai fini dell’Iva e dell’imposta di registro, nel caso in cui l’opzione per l’esclusione abbia ad oggetto immobili strumentali per natura dati in affitto con applicazione dell’imposta sul valore aggiunto. In altre parole, l’istante chiede di sapere se, avendo dato in locazione l’immobile oggetto di esclusione nei primi mesi del 2008, e successivamente esercitato l’opzione (entro il 30 aprile 2008, con effetto per l’intero periodo d’imposta in corso al 1