In sede di trascrizione del trasferimento di proprietà del veicolo, la fotocopia del certificato camerale non dichiarata conforme all’originale e prodotta all’Aci per attestare il potere di rappresentanza legale non è soggetta ad imposta di bollo.
E’ il contenuto della risoluzione n. 388/E del 20 ottobre.
Il quadro normativo
Con l’entrata in vigore dell’articolo 2 del cosiddetto decreto "Visco-Bersani, è stata estesa la potestà di autenticazione della sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi a oggetto l’alienazione di beni mobili registrati. Tale ampliamento ha fatto in modo che, in forza del rinvio all’articolo 2 del regolamento di cui al Dpr 358/2000, anche l’Aci sia legittimato ad autenticare le sottoscrizioni degli atti di compravendita dei veicoli.
Nell’esercizio di questo potere, ai dipendenti dell’Automobile club spetta l’attestazione dell’avvenuta sottoscrizione, in loro presenza, da parte di coloro che ne siano giuridicamente capaci, previa identificazione degli stessi, ai sensi dell’articolo 2703 del Codice civile.
Il caso può assumere aspetti peculiari qualora una persona giuridica debba trascrivere il trasferimento di proprietà di un veicolo presso il Pra, in quanto si impongono all’Aci una serie di valutazioni; non ultima, l’accertamento dei poteri di rappresentanza in capo al soggetto che agisce in nome e per conto della persona giuridica.
Tale riscontro avviene anche per mezzo dell’esame del certificato camerale, della procura ovvero dell’atto statutario dal quale risultino i soggetti che hanno i poteri di rappresentanza legale della persona giuridica.
Il combinato disposto degli articoli 1, Dpr 642/1972, e 4 della tariffa, parte I, allegata allo stesso decreto, stabilisce che alle copie conformi dei suddetti documenti vada applicata l’imposta di bollo.
Ma nel caso in cui sia prodotto all’Aci il certificato camerale in semplice fotocopia, lo stesso, per l’agenzia delle Entrate, non rientra nella definizione di cui all’articolo 5 del decreto sull’imposta di bollo, in base al quale "Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella: …b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata".
Anna Marzia Giampino – Fisco Oggi