Quote Srl, poche ma buone le novità per il trasferimento “digitale”

Fino a che non sarà predisposta la procedura telematica per la registrazione degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale, l’adempimento sarà assolto mediante presentazione a un qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate del "modello 69", allegando allo stesso il supporto informatico contenente il documento (ad esempio, il cd) e una copia cartacea dello stesso. E’ uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 58/E del 17 ottobre 2008. L’Amministrazione ha così fornito a uffici e contribuenti le prime indicazioni operative sulla modalità "alternativa" di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata e di deposito del relativo atto presso il registro delle imprese, introdotta dalla "manovra d’estate" (Dl 112/2008, articolo 36, comma 1-bis).

La norma
L’atto di trasferimento delle quote di srl può essere sottoscritto in forma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici. Il deposito dello stesso presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale deve avvenire entro trenta giorni, a cura di intermediari abilitati, individuati negli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali".
Il nuovo "iter" non sostituisce ma affianca quello ordinario (dettato dall’articolo 2470 del codice civile), in base al quale il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento in questione deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione.
Per espressa previsione normativa ("Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma"), al trasferimento con sottoscrizione digitale è esteso lo stesso trattamento fiscale applicabile a quello con sottoscrizione autentica. Analizziamolo nel dettaglio.

Il regime fiscale
Il documento è soggetto a Registro nella misura fissa di 168 euro per ciascuna "disposizione negoziale" contenuta nello stesso.
A tal proposito, nella circolare è richiamata la risoluzione n. 225/2008, con la quale l’agenzia delle Entrate ebbe modo di precisare che "se un atto contiene più disposizioni che non derivino necessariamente per la loro intrinseca natura le une dalle altre, ciascuna di essa è soggetta ad imposta come se fosse atto distinto" (di conseguenza, l’Amministrazione chiarì l’autonoma tassabilità di ognuna delle cessioni di più quote sociali da parte di più alienanti).

Per quanto riguarda il Bollo, originale informatico e copia cartacea scontano l’imposta nella misura di 14,62 euro (e non di 15 euro, importo prescritto per gli atti di cessione di partecipazioni sociali redatti nella forma di scrittura privata autenticata, sottoposti però, a registrazione telematica) secondo le disposizioni vigenti.

La registrazione dell’atto
Sono i contraenti ad avere l’obbligo di richiedere la registrazione dell’atto. Questi possono, comunque, avvalersi per l’adempimento del professionista incaricato o di altri soggetti, muniti di procura speciale conferita ai sensi dell’articolo 63, secondo comma, del Dpr 600/1973(1).

La procedura di registrazione può essere così sintetizzata.
La richiesta, effettuata mediante "modello 69" (indicando, per i trasferimenti della piena proprietà delle quote, il codice negozio "1114"), può essere eseguita, come anticipato, presso qualsiasi ufficio dell’agenzia delle Entrate. Al modello vanno allegati sia il supporto su cui è memorizzato l’atto firmato digitalmente (Pdf/A o Tiff sono i formati accettati dagli uffici del registro delle imprese), sia una copia cartacea dello stesso. Necessaria è anche la presentazione dell’F23 attestante il pagamento del Registro e del Bollo.

L’ufficio verificherà, a questo punto, avvalendosi di applicazioni a sua disposizione, la validità del documento informatico. Il controllo sarà mirato, in ossequio a quanto prescritto dal codice dell’amministrazione digitale, ad accertare in particolare che:

il documento non sia stato modificato dopo la firma
il certificato del sottoscrittore sia garantito da un’autorità di certificazione (CA) inclusa nell’elenco pubblico dei certificatori
il certificato del sottoscrittore non sia scaduto
il certificato del sottoscrittore non sia stato sospeso o revocato
la marca temporale sia valida e riferita al documento presentato.
In relazione all’ultimo punto, vale la pena sottolineare che la marcatura temporale va apposta all’atto dell’ultima sottoscrizione digitale. Da tale momento decorrerà il termine per la richiesta di registrazione.

Terminata tale verifica (che, se negativa, comporterà la mancata accettazione del documento), l’ufficio:

stamperà una ulteriore copia dell’atto
verificherà la corrispondenza delle copie cartacee al documento informatico, attestandone la "conformità"
liquiderà e registrerà l’atto, apponendo sulle copie cartacee estremi della registrazione e quietanza dei pagamenti
restituirà al richiedente una delle copie, archiviando l’altra insieme al supporto informatico
NOTE:
1) La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L’autenticazione non è necessaria quando la procura è conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura è conferita a persone iscritte in albi professionali o nell’elenco previsto dal terzo comma ovvero ai soggetti indicati nell’articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è data facoltà agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione.

A.d.p.  – Fisco Oggi

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