I compensi dei "nonni vigili" costituiscono redditi assimilabili a quelli da lavoro dipendente e sono sottoposti al trattamento fiscale agevolato previsto per i lavoratori socialmente utili, che hanno raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia. Sulle somme percepite non vengono riconosciute le detrazioni fissate dall’articolo 13 del Tuir, in quanto gli importi non partecipano alla formazione del reddito complessivo. Questa, in sintesi, la risposta dell’Agenzia, con la risoluzione n. 378/E del 10 ottobre, a una richiesta di chiarimento posta da un Comune.
Nell’interpello l’ente locale precisa, innanzitutto, che l’Inps considera tali redditi esclusi dalla contribuzione previdenziali perché derivanti da attività socialmente utili e che l’Inail dichiara il servizio prodotto equiparabile a quello dei vigili urbani e quindi con obbligo assicurativo.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale il Comune, ritenendo il tipo di rapporto instaurato assimilabile a quello dei lavoratori dipendenti, chiede se sia giusto tassare i compensi percepiti mediante ritenuta alla fonte operata dal sostituto di imposta e se devono essere applicate detrazioni.
L’Agenzia concorda con l’ente locale e ritiene corretto collocare i "nonni vigili" tra i lavoratori socialmente utili e, di conseguenza, assimilare i loro redditi a quelli dei lavoratori dipendenti. Infatti, l’articolo 2, comma 1, del Dlgs 314/1997, ha allargato l’ambito oggettivo della precedente disciplina, che escludeva dal regime i compensi percepiti dai soggetti che non potevano essere definiti "lavoratori", come, ad esempio, i pensionati. Secondo la passata normativa, questi tipi di rapporti dovevano essere equiparati fiscalmente alle collaborazioni coordinate e continuative o ad attività saltuarie di lavoro autonomo.
L’Amministrazione conferma, quindi, i redditi dei "nonni vigili" appartenenti alla stessa categoria reddituale di quella dei lavoratori dipendenti (articolo 50, comma 1, lett. L) del Tuir) e indica il Comune quale sostituto di imposta che deve applicare le ritenute alla fonte.
Inoltre, viene precisato nella risoluzione, l’articolo 52 del Tuir riserva un trattamento tributario agevolato per i contribuenti "utili" alla società che hanno raggiunto l’età pensionabile e un reddito complessivo non superiore a 9.296,22 euro, al netto della deduzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze. I compensi percepiti da costoro nella loro attività di servizio alla comunità, vengono esclusi dall’imposizione fiscale fino a un tetto di 3.098,74 euro e, l’eventuale eccedenza, dovrà essere assoggettata, tramite trattenuta a titolo di imposta, all’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito.
A proposito del dubbio relativo alle detrazioni previste dall’articolo 13, comma 1, del Tuir per i redditi da lavoro dipendente, la risoluzione precisa che le stesse non possono essere calcolate sui compensi in esame. Quest’ultimi, infatti, sono sottoposti a un regime speciale che ne prevede la parziale tassazione separata con ritenuta a titolo di imposta e non partecipano a formare il reddito complessivo, requisito ritenuto indispensabile per l’applicazione della norma.
Le somme sottoposte a regime agevolato, infine, devono comunque essere indicate nel Cud e l’addizionale regionale va trattenuta contestualmente alle ritenute Irpef (circolare 238/2000).
Anna Maria Badiali – Fisco Oggi