La fatturazione fittizia ingenera una presunzione di corrispondente vantaggio economico, che è onere del contribuente superare.
E’ questo il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 22680 del 9 settembre 2008.
L’iter giudiziario di primo e secondo grado
Un contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale l’agenzia delle Entrate aveva definito un maggior imponibile Irpef, recuperando a tassazione un ingente importo riferibile a fatture emesse per operazioni nella realtà inesistenti.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso, annullando integralmente l’accertamento in questione.
La decisione di primo grado veniva successivamente confermata in appello dalla Commissione tributaria regionale. I giudici, testualmente, così giustificavano il rigetto dell’impugnativa dell’Amministrazione finanziaria: