Piena legittimità degli accertamenti basati su dati e notizie ottenuti sia tramite indagini finanziarie sia mediante i questionari inviati dal Fisco. La conferma è arrivata dalla Cassazione, con la sentenza n. 22179 del 3 settembre 2008.
La vicenda
La controversia trae origine da un avviso di accertamento, notificato a un dottore commercialista, emesso sulla base delle risultanze ottenute dai questionari inviati ad alcuni clienti dello studio, nonché dai conti bancari intestati al professionista. Elementi, incrociati, posti dall’ufficio a fondamento e motivazione della rettifica, sebbene il ricorrente contestasse il mancato rispetto del diritto di difesa, non avendo potuto partecipare a questa fase dei controlli.
La Cassazione sul punto ha chiarito che “in tema di accertamento delle imposte sui redditi è applicabile anche al reddito da lavoro autonomo e non solo a quello di impresa, la presunzione di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 600/1973, secondo cui sia i prelevamenti che i versamenti operati sui conti correnti bancari vanno imputati ai ricavi conseguiti dal contribuente nella propria attività se questi non dimostra di averne tenuto conto nella base imponibile oppure che sono estranei alla produzione del reddito. Peraltro la presunzione in parola per essere operante non presuppone un contraddittorio anticipato alla fase amministrativa, con la necessaria presenza del contribuente in tutte le operazioni di verifica”.
Considerazioni
L’Amministrazione, oltre all’utilizzo delle risultanze di natura finanziaria, potrà legittimamente inviare ai clienti di uno studio professionale (nel caso di specie un dottore commercialista) questionari, sollecitando informazioni circa i rapporti economici intrattenuti con il professionista stesso, utilizzando le risposte per un accertamento induttivo ovvero fondato sulla base di elementi extracontabili.
Ulteriori possibilità istruttorie, infatti, sono state recentemente offerte dalle modifiche apportate dall’articolo 37, comma 32, del Dl 223/2006 (“Visco-Bersani”), all’articolo 32 del Dpr 600/1973, a rafforzare i poteri degli uffici nell’attività di accertamento non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche in materia di imposte di registro, ipotecarie e catastali.
Per effetto di tali novità, gli organi accertatori, a decorrere dal 4 luglio 2006, possono inviare i predetti questionari anche al fine di acquisire “dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti nonché nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati”. Dati e notizie che, in quanto rilevanti ai fini dell’accertamento, possono essere richiesti genericamente a clienti, fornitori e prestatori di lavoro autonomo, senza necessità di indicazione nominativa degli stessi.
In tal modo sono stati potenziati, anche ai fini delle imposte sui redditi, i cosiddetti “controlli esplorativi”, consistenti nell’invio di questionari, nonché nella richiesta di dati, notizie e documenti, o nell’acquisizione di informazioni relative al complesso dei rapporti economici intrattenuti dal destinatario dell’istanza conoscitiva.
Le conseguenze sanzionatorie derivanti dall’inadempimento ai descritti “inviti” possono essere “dirette” e “indirette”.
Le conseguenze sanzionatorie “dirette” si traducono nella sanzione amministrativa pecuniaria da 258 a 2.065 euro.
Conseguenze sanzionatorie indirette sono quelle previste dagli articoli 32, comma 4, e 39, comma 2, lettera d-bis), del Dpr 600/1973. In forza della prima disposizione è imposto agli uffici il dovere di non tener conto, nella ricostruzione del reddito del contribuente accertato, in favore dello stesso, dei dati e delle notizie non addotti e degli atti, dei documenti, dei libri e dei registri non trasmessi in risposta agli inviti dell’ufficio. Ulteriore conseguenza, non meno insidiosa, è la possibilità riconosciuta al Fisco di utilizzare il cosiddetto “redditometro” qualora il contribuente non abbia ottemperato agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, comma 1, numeri 2), 3) e 4).
La lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 39, Dpr 600/1973, prevede, invece, un’ulteriore causa di legittimazione dell’accertamento induttivo extracontabile: qualora il contribuente non abbia dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell’articolo 32, comma 1, numeri 3) e 4), del Dpr 600/1973 (o dell’articolo 51, comma 2, numeri 3) e 4), del Dpr 633/1972), sarà possibile procedere ad accertamento induttivo, determinando il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Giuseppe Malinconico – Fisco Oggi