Pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia che definisce le modalità tecniche di trasmissione dei dati dei soggetti a cui siano stati rilasciati o che abbiano incassato vaglia o assegni trasferibili. Il documento attua il disposto dell’articolo 49, comma 11 del Dl 231/2007 di recepimento della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita’ criminose e di finanziamento del terrorismo, nonche’ della direttiva 2006/70/CE che ne reca le misure di esecuzione. Agenzia e Guardia di Finanza possono richiedere alle banche e alla società Poste Italiane, i dati identificativi dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera e di coloro che li abbiano presentati all’incasso.
A partire dal prossimo 30 aprile, banche e Poste Italiane spa, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta effettuata dagli uffici dell’Agenzia e dai comandi della Guardia di Finanza, dovranno fornire i dati.
La trasmissione avverrà in via telematica, come già disposto dal provvedimento del direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2005. Sia le richieste che le risposte, inoltre, recheranno la firma digitale del responsabile della struttura accentrata e sono trasmesse tramite posta elettronica certificata.
Successivi provvedimenti verranno emanati per gli altri enti istituzionali autorizzati alle richieste i quali non dispongono ancora di un collaudato sistema di posta elettronica certificata e di firma digitale.
Patrizia De Juliis – Fisco Oggi