Bonus aggregazioni. Indagine a 360 gradi per l’operatività

Il requisito dell’operatività, prescritto per la concessione del "bonus aggregazioni", difetta se nel biennio anteriore all’effettuazione di un’operazione di conferimento, una delle società (nella fattispecie la conferitaria) ha subito perdite tali da determinare la formazione di un deficit patrimoniale.
E’, in estrema sintesi, l’elemento di novità contenuto della risoluzione n. 115/E del 28 marzo.

Il quesito
Una società operante nel settore della distribuzione e della commercializzazione di prodotti relativi alla "sanificazione ambientale" (disinfestazione, disinfezione, derattizzazione) intende partecipare a un’operazione di aggregazione aziendale con un’altra società operante nel medesimo settore merceologico e con cui intrattiene rapporti commerciali.
Alla interpellante (di seguito denominata Alfa o conferitaria) sarà conferito il ramo di azienda dell’altra società (Beta o conferente), ai sensi dell’articolo 176 del Tuir.

A seguito di ciò, Beta beneficerà della rete di vendita, della competenza scientifica e del know how della conferitaria in uno specifico segmento del mercato italiano, mentre Alfa – grazie alle risorse finanziarie e della rete distributiva estera conferite da Beta – potrà rafforzare la propria struttura patrimoniale e finanziaria, raggiungendo le dimensioni necessarie a competere sul mercato interno e su quello estero.

Ciò premesso, la conferente vuole avvalersi del "bonus aggregazioni", di cui all’articolo 1, commi 242 e seguenti, della legge 296/2006, con conseguente riconoscimento, nei limiti di legge, dei maggiori valori iscritti dalla conferitaria a seguito delle perizie di stima, redatte ai sensi dell’articolo 2465 cc.

A tal fine, Alfa ritiene sussistano tutti i requisiti prescritti dalla norma, ai fini della concessione dell’agevolazione fiscale:

l’operazione sarà realizzata ai sensi dell’articolo 176 del Tuir
la conferitaria possiede il requisito soggettivo, trattandosi di una società a responsabilità limitata residente in Italia
le società partecipanti all’aggregazione aziendale sono operative da almeno due anni. In particolare, esse risultano costituite da più di due anni e nell’ultimo biennio hanno esercitato un’effettiva attività d’impresa, come risulta dai bilanci degli ultimi esercizi e dalla situazione economico-patrimoniale
Alfa e Beta sono indipendenti l’una dall’altra, poiché tra esse non esistono collegamenti partecipativi e nelle loro compagini sociali non vi è coincidenza nell’identità dei soci.
Per corroborare la spettanza del beneficio, la società istante ha prodotto altresì una bozza della relazione di stima, ex articolo 2465 del codice civile, del ramo d’azienda che verrà conferito e dal quale si evince che – a valori correnti – il patrimonio netto risulta pari a 6,5 milioni di euro.
Il beneficio fiscale, pari a 5 milioni di euro, riguarderebbe i maggiori valori iscritti a titolo di avviamento e di brevetto.

Il parere espresso dall’agenzia delle Entrate
Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 242 a 249, della Finanziaria 2007 "accordano" (tra l’altro), al ricorrere di particolari condizioni e limitatamente ai conferimenti (nonché alle scissioni e alle fusioni) effettuate nel biennio 2007-2008, il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto in contabilità dalla società conferitaria, ove il conferimento di azienda sia effettuato ai sensi dell’articolo 176 del Tuir. La ratio delle suddette norme, che derogano al principio di neutralità fiscale tipico delle operazioni straordinarie, risiede nella volontà del legislatore di incentivare le operazioni di aggregazione aziendale fra soggetti indipendenti.

In base al comma 245 del citato articolo 1, l’agevolazione si applica a condizione che le imprese che partecipano all’operazione di aggregazione aziendale "si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l’operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 242 e 243".
Nel verificare se nella fattispecie prospettata dall’istante sussistessero tutti i requisiti oggettivi e soggettivi prescritti, l’attenzione del Fisco si è appuntata in particolare su quello dell’operatività.

Come chiarito con la circolare 16/2007, le imprese che partecipano all’operazione di conferimento devono essere operative da almeno due anni, ossia devono aver svolto un’effettiva attività commerciale nel biennio precedente l’effettuazione dell’operazione.
Per l’agenzia delle Entrate, la sussistenza di tale requisito non è stata dimostrata in ordine alla società conferitaria, poiché dai bilanci del biennio precedente l’operazione si evince come le perdite sofferte in tali esercizi abbiano comportato "non solo l’azzeramento del patrimonio netto, ma addirittura la formazione di un deficit patrimoniale".

In particolare, il Fisco ha puntato il dito sull’inidoneità degli assets della conferitaria, ormai priva di patrimonio, a garantire un’effettiva crescita dimensionale delle imprese "aggreganti", desumendone la mancanza delle condizioni e della ratio per la concessione dell’agevolazione in esame.

Conclusioni
La novità del principio espresso con la risoluzione 115/2008 è evidente se si considera che, sino a ora, il requisito dell’operatività era stato ricondotto ai profili "dinamici" dell’impresa, vale a dire al risultato economico dell’esercizio e alle sue modalità di determinazione, verificabile anche attraverso il "test di operatività", di cui alla legge 724/1994 sulle società non operative.
L’indagine si amplia ora anche al profilo "patrimoniale" del biennio, comportando, nello stesso, la verifica altresì dell’esistenza di un deficit (il passivo che supera l’attivo) che denota lo "svuotamento" dell’impresa dal punto di vista, appunto, patrimoniale.

Il verificarsi di tale situazione preclude l’accesso al beneficio, posto che quando una società in deficit partecipa all’operazione straordinaria si pone in contrasto con la ratio dell’agevolazione, che intende rafforzare il tessuto produttivo delle imprese italiane tramite l’aggregazione di quelle che presentano una situazione patrimoniale e finanziaria sana.

Carlo Sallustio

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