Per il lavoratore che è stato assunto a tempo indeterminato con la norma sulla stabilizzazione l’azienda può beneficiare della riduzione dei contributi prevista per i lavoratori disoccupati; e ciò anche se egli non ha preventivamente fornito al centro per l’impiego la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro come previsto dal decreto legislativo 181/2000.
Questo è il principio fornito dal ministero del Lavoro con la lettera circolare del 25 marzo 2008 protocollo 4266.
La stabilizzazione dei rapporti può avvenire usando qualsiasi tipologia contrattuale prevista dal nostro ordinamento a esclusione del lavoro intermittente, del part-time inferiore a 25 ore settimanali, tempo determinato inferiore a 24 mesi e del contratto di inserimento (ministero del Lavoro lettera circolare 24 settembre 2007 protocollo 11899).
(E. D. F. da IL SOLE- 24 ORE)