Con una sola rata pagata la definizione degli omessi e tardivi versamenti non è perfezionata. È quanto comunica l’Agenzia delle Entrate in una nota in cui viene specificato che "sono inefficaci le definizioni agevolate degli omessi e tardivi versamenti se è stata versata solo la prima rata".
"È questo quanto chiarito dalla Circolare 23/E dell’Agenzia delle Entrate, anche alla luce della sentenza 18353 del 2007 della Corte di Cassazione. La Suprema Corte infatti – continua la nota – ha concordato con l’Amministrazione finanziaria sulla non efficacia della definizione degli omessi e tardivi versamenti, prevista dalla Finanziaria 2003, se il contribuente non ha versato tutti gli importi dovuti, differenziando questa agevolazione dagli altri condoni previsti dalla manovra. Pertanto gli uffici dell’Agenzia delle Entrate proseguiranno il contenzioso nei confronti dei contribuenti, sia persone fisiche che società, che non hanno versato le rate successive alla prima".
Omessi e tardivi versamenti, non basta il pagamento di una sola rata
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