Contribuenti “minimi”: adempimenti minimi

Come è noto, le guide della serie "l’agenzia informa" si propongono di illustrare, nel modo più semplice possibile, le principali disposizioni tributarie e di portare a conoscenza dei contribuenti e degli operatori economici sia le novità contenute nei provvedimenti legislativi che i chiarimenti e le interpretazioni che la stessa Agenzia fornisce sulla normativa fiscale.
Il primo numero dell’anno, che nei prossimi giorni sarà disponibile in tutti gli uffici dell’Agenzia, è un pratico e ricco contenitore di informazioni sul nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2008 per i piccoli imprenditori e professionisti. L’obiettivo è quello di fornire ai lettori le informazioni necessarie a valutare le opportunità offerte dal nuovo sistema semplificato.

Rinviando, per un quadro completo della disciplina, alla lettura della guida, ricordiamo qui, brevemente, per chi è stato pensato il regime dei minimi e le sue caratteristiche principali.

Chi sono i contribuenti minimi
Il regime è rivolto ai contribuenti che svolgono attività d’impresa, arti o professioni di dimensione economica contenuta e caratterizzati da determinati requisiti.
In particolare, rientrano nella categoria dei "minimi" le imprese individuali e i professionisti in attività che nel precedente periodo d’imposta:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro
  • non hanno effettuato esportazioni
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.

Inoltre, per accedere al regime agevolato è necessario che gli acquisti di beni strumentali effettuati nel triennio precedente siano stati di importo non superiore a 15mila euro.

Possono scegliere il nuovo regime già dal 2008 anche:

  • i contribuenti che iniziano l’attività e presumono di possederne i requisiti, tenendo conto che, se l’attività inizia in corso d’anno, il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno
  • coloro che nel 2007 hanno applicato il "regime della franchigia".

Non possono essere considerati "minimi" i contribuenti che operano in attività alle quali si applicano regimi speciali Iva (editoria, agricoltura, gestione di telefonia pubblica, agenzie di viaggi, eccetera). Sono inoltre esclusi:

  • i non residenti
  • coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano attività di cessione di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.

In cosa consiste il nuovo regime fiscale
Quello dei minimi è un regime particolarmente semplice e vantaggioso, mediante il quale i contribuenti possono contare, oltre a una riduzione delle imposte per l’attività esercitata, su un significativo abbattimento dei costi di tenuta della contabilità.
Esso prevede, infatti, l’esonero dagli obblighi di liquidazione e di versamento dell’Iva e da tutti gli altri obblighi connessi (registrazione delle fatture emesse e di quelle di acquisto, dichiarazione annuale Iva, comunicazione annuale dei dati Iva, compilazione elenchi clienti e fornitori, eccetera).

I contribuenti minimi non possono esercitare il diritto di rivalsa né possono detrarre l’Iva assolta sugli acquisti, sia nazionali che comunitari, e sulle importazioni. Pertanto, la fattura emessa o lo scontrino non devono recare l’addebito dell’imposta. L’Iva pagata sugli acquisti costituisce, comunque, un costo deducibile dal reddito.

Ai fini delle imposte sul reddito, è prevista l’esenzione da Irap (e conseguente dispensa dall’obbligo di presentare la relativa dichiarazione), l’esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili e l’esclusione dall’applicazione degli studi di settore.

Restano comunque a carico dei contribuenti minimi:

  • la certificazione dei corrispettivi
  • la numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • la conservazione dei documenti emessi e ricevuti;
  • l’integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
  • la presentazione degli elenchi intrastat.

Sul reddito annuo (costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi e quello delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività) si applica solo un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali con aliquota del 20 per cento.

Il regime dei minimi ha termine, oltre che per opzione del contribuente, quando viene superato il limite dei 30mila euro di ricavi o compensi, oppure quando si verifica una delle cause che ne determinano l’esclusione.
In particolare, la cessazione dal regime avviene:

  • dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste
  • dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50% il limite di 30mila euro.

L’esclusione dal regime agevolato può avvenire anche a seguito di accertamento divenuto definitivo.

E’ il caso di ricordare, infine, che con l’introduzione del nuovo regime, sono stati soppressi i regimi semplificati preesistenti (regime dei contribuenti minimi in franchigia, regime delle attività marginali, regime super semplificato).

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La guida n. 1/2008 sarà distribuita, come al solito, gratuitamente e fino a esaurimento delle copie, presso tutti gli uffici locali dell’Agenzia. In ogni caso, sarà consultabile e prelevabile dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it (nella sezione "Guide fiscali") e da questo sito (nella sezione "La biblioteca").

Fisco Oggi

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