Uno degli interventi di maggior rilievo messi in atto dal legislatore della Finanziaria 2008, è stato quello relativo agli incentivi per favorire l’occupazione. Viene dispostal’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, procedano ad incrementi del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise.
Le risorse messe a disposizione ammontano a 200 milioni di euro per ciascun degli anni 2008, 2009 e 2010, avalere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate.
Il credito di imposta è di 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto , da computare per ciascun mese di assunzione, potrà essere attribuito per gli anni 2008, 2009 e 2010, elevabile a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari.
La manovra 2008 ha previsto che la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta deve essere effettuato sulla base della differenza tra il numero (rilevato per ciascun mese) dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto. Ai fini del calcolo, le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale dovranno essere computate in misura proporzionale rispetto alle ore prestate che sono previste dal contratto nazionale.
È opportuno tuttavia osservare che il legislatore concede il credito di imposta in relazione all’incremento che la forza lavoro registrerà nel 2008 , prendendo come riferimento l’anno 2007.
Sempre relativamente al calcolo, l’incremento della base occupazionale dovrà essere computato al netto delle diminuzioni occupazionali che si sono avute in società controllate e collegate ovvero che possono essere comunque riferite allo stesso datore di lavoro.
Il credito d’imposta sarà fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con altri tributi secondo la normativa vigente, in sede di dichiarazione dei redditi. Esso non concorre né alla formazione del reddito d’impresa, né al valore della produzione ai fini del calcolo dell’Irap.
Inoltre, il beneficio non contribuisce alla formazione della misura che dà diritto alla corrispondente deducibilità di interessi passivi o altri componenti negativi di reddito, ai sensi della normativa tributaria vigente ai fini Ires.
In ordine alla decadenza dal beneficio, il credito d’imposta potrà essere revocato :
– se il numero complessivo di lavoratori dipendenti, compresi quelli con contratto a contenuto formativo, risulti uguale o inferiore alla media annuale degli addetti occupati nell’impresa durante il 2007;
– se i nuovi posti di lavoro non siano conservati per un periodo minimo di tre anni, ridotti a due nel caso di imprese medio-piccole;
– se, a seguito di violazione della normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, siano state accertate violazioni non formali e irrogate sanzioni per oltre 5.000 euro, ovvero siano state compiute violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori connesse al periodo di concessione del credito d’imposta o, infine, siano stati emanati provvedimenti definitivi per condotta antisindacale, ai sensi dello Statuto dei lavoratori.