Le misure del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro per l`anno 2008, sono così determinate:
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese il diritto annuale e` dovuto nella misura fissa di Euro 88,00 (per il 2007 era di Euro 80,00)
2. Per le imprese con ragione di societa` semplice non agricola il diritto annuale e` dovuto nella misura di Euro 144,00.
3. Per le societa` iscritte nella sezione speciale il diritto annuale e` dovuto nella misura di Euro 170,00.
4. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, ancorche` annotate nella sezione speciale, il diritto annuale e` determinato in misura fissa se il fatturato dell`esercizio 2007 è inferiore a 100.000,00 euro ed in misura percentuale applicando aliquote per scaglioni di fatturato (aliquote che vanno dallo 0,015 % sino allo 0,001 %.
Il diritto camerale 2008 massimo è di Euro 40.000,00 (fatturati superiori a 40.000.000,00).
5. Le nuove imprese iscritte o annotate nella sezione speciale del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l`entrata in vigore del decreto, sono tenute al versamento dei diritti tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell`iscrizione o dell`annotazione.
6. Le nuove imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese nel corso del 2008 e dopo l`entrata in vigore del decreto sono tenute a versare l`importo relativo alla prima fascia di fatturato pari a Euro 200,00, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda dell`iscrizione, tramite modello F24 o direttamente allo sportello camerale.
7. Le nuove unita` locali, che si iscrivono nel corso del 2008, appartenenti ad imprese gia` iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20% dell`importo sopra indicato, e cioè ad un minimo che da 18,00 a 40,00 euro.
8. Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unita` locali, in favore delle camere di commercio nel cui territorio hanno sede queste ultime, un importo pari al 20 per cento di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di Euro 200,00. (il massimo prima era di 120,00 euro).
9. Le unita` locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all`estero devono versare per ciascuna di esse in favore della camera di commercio nel cui territorio competente ha sede l`unita` locale, un diritto annuale pari a Euro 110,00.
Diritto Camerale 2008: Ecco le novità
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