Dal 30 aprile prossimo scatta la seconda tranche delle nuove norme antiriciclaggio varate con il Dlgs 231/2007: limitazioni all’uso di denaro contante, libretti al portatore, obbligazioni, assegni in forma libera. Già dallo scorso 29 dicembre sono cambiate le regole per i controlli e le segnalazioni sul denaro sospetto con i nuovi (non facili), obblighi per i professionisti e intermediari tenuti all’identikit della clientela in correlazione al rischio.
Sono stati previsti oneri di “adeguata verifica” della clientela, che scattano quando vengono instaurati rapporti continuativi o eseguite operazioni occasionali che comportano la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro.
A prescindere dal valore della prestazione l’obbligo di verifica scatta anche se sussiste un sospetto ovvero se insorgono dubbi sulla veridicità o adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione.
Per gli assegni bancari e postali per un importo uguale o superiore a 5mila euro (con clausola di non trasferibilità), se emessi in forma libera prima del 30 aprile 2008 sono regolari se incassati successivamente. Per gli assegni bancari o postali emessi dopo il 30 aprile 2008 con un importo superiore ai 5mila euro scatta l’obbligo di comunicazione al ministero dell’Economia.
30 aprile 2008: seconda tranche delle nuove norme antiriciclaggio
Lascia una risposta