Nasce 9007, il codice tributo per il versamento con F24 degli interessi sui pagamenti rateizzati degli importi che discendono dal controllo formale delle dichiarazioni (articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973).
L’esigenza del nuovo codice scaturisce dalla disposizione contenuta nella Finanziaria 2008 che, attraverso l’inserimento nel Dlgs 462/1997 dell’articolo 3-bis, ha introdotto la possibilità di dilazionare le somme indicate negli avvisi bonari, conseguenza dei controlli automatici Iva (articolo 54-bis del Dpr 633/72) e imposte sui redditi (articolo 36-bis del Dpr 600/73) nonché dei rilievi da controllo formale effettuati ai sensi del successivo articolo 36-ter.
In particolare, è ora prevista la possibilità di rateizzare le somme "comunicate" in un numero di rate trimestrali di pari importo, che varia a seconda dell’ammontare dovuto:
gli importi superiori a 2.000 euro possono essere versati fino a un massimo di sei rate
gli importi superiori a 5.000 euro sono dilazionabili fino a un massimo di venti rate;
gli importi superiori a 50.000 euro sono anch’essi rateizzabili fino a un massimo di venti rate, previa prestazione di garanzia da produrre entro dieci giorni dal versamento della prima rata.
La prima rata va pagata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall’Agenzia, mentre le altre scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Su di esse vanno calcolati gli interessi al tasso del 3,5% annuo.
Per effettuare il versamento di quelli relativi alla rateizzazione delle somme dovute a seguito di controllo formale, è stato istituito, con risoluzione n. 75/E del 4 marzo, il codice tributo 9007 (denominato "Interessi sul pagamento in forma rateale delle somme dovute a seguito del controllo formale di cui all’art. 36-ter del Dpr 600/73"), da indicare nella sezione Erario in corrispondenza delle cifre inserite nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" va riportato l’anno di imposta oggetto del controllo e, nell’apposito campo, il codice atto della comunicazione.
Il nuovo codice tributo potrà essere utilizzato a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione che l’ha istituito.
*Rodolfo Rinaldi – Fiscooggi.it