La disciplina nazionale si adegua all’Europa e agevola gli iscritti ad atenei ubicati oltralpe, che devono sostenere spese di locazione per abitare vicini alla loro università.
Sconto d’imposta sui canoni di locazione anche per gli studenti “fuori sede” iscritti in una università estera, con sede presso uno Stato Ue o in uno dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 16 della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), modifica, estendendo l’agevolazione agli alloggi affittati fuori dai confini nazionali, l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (Dpr 917/1986).
Si tratta della detrazione Irpef del 19% introdotta per favorire i giovani universitari (o i loro genitori cui sono fiscalmente a carico) che studiano in una città lontana dalla loro residenza e, per questo, trovano una sistemazione in affitto nelle vicinanze dell’ateneo frequentato.
La legge 217/2011, adeguandosi alla normativa europea, porta l’agevolazione fuori dai confini nazionali a decorrere dall’anno d’imposta 2012.
La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) amplia il suo raggio d’azione affinché possano usufruirne anche coloro che alloggiano presso pensioni o strutture di altro tipo. Compresi, quindi, nel regime di favore anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione. Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Escluse, invece, le sublocazioni.
Esistono, naturalmente alcune condizioni all’applicazione della norma:
La nuova disposizione, contenuta nell’articolo 16 della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, serie generale, del 2 gennaio 2012), modifica, estendendo l’agevolazione agli alloggi affittati fuori dai confini nazionali, l’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir (Dpr 917/1986).
Si tratta della detrazione Irpef del 19% introdotta per favorire i giovani universitari (o i loro genitori cui sono fiscalmente a carico) che studiano in una città lontana dalla loro residenza e, per questo, trovano una sistemazione in affitto nelle vicinanze dell’ateneo frequentato.
La legge 217/2011, adeguandosi alla normativa europea, porta l’agevolazione fuori dai confini nazionali a decorrere dall’anno d’imposta 2012.
La detrazione, inizialmente prevista soltanto per i canoni da contratti di locazione stipulati secondo i tempi e i criteri stabiliti dalla legge 431/1998, con la Finanziaria 2008 (legge 244/2007) amplia il suo raggio d’azione affinché possano usufruirne anche coloro che alloggiano presso pensioni o strutture di altro tipo. Compresi, quindi, nel regime di favore anche i contratti di ospitalità e gli atti di assegnazione in godimento o locazione. Con la stessa modifica, sconto, inoltre, per gli affitti pagati a collegi universitari, enti per il diritto allo studio, organismi senza fini di lucro e cooperative. Escluse, invece, le sublocazioni.
Esistono, naturalmente alcune condizioni all’applicazione della norma:
- la sede dell’università deve essere ad almeno cento chilometri dal comune di residenza dello studente e, comunque, in un’altra provincia
- l’alloggio deve trovarsi nel comune dell’ateneo o in uno limitrofo.
Paletti da rispettare anche riguardo alla spesa sostenuta, che può essere agevolata fino a quota 2.633 euro, per una detrazione massima di 500 euro. La cifra non cambia anche se la diminuzione d’imposta è applicata da un genitore con più figli “fuori sede”.
Fonte; ilFiscoOggi